L.R. 22 Gennaio 1993, n. 7 |
Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1977, n. 42 e 21 novembre 1988, n. 77.
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(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 4) Art. 1 1. La lettera c), dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e' cosi' modificata: "c) 75 per cento ai segretari del Consiglio, ai presidenti delle commissioni consiliari ed al presidente del collegio dei revisori dei conti". Art. 2 1. La lettera c-bis) dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 1988, n.77, e' cosi' modificata: "c-bis) 70 per cento ai vicepresidenti delle commissioni consiliari". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |