Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16, recante: << Norme per la formazione e la gestione del programma regionale per l' energia e norme applicative della legge 29 maggio 1982, n. 308 >>.

Numero della legge: 72
Data: 17 maggio 1985
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1985

L.R. 17 Maggio 1985, n. 72
Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16, recante: << Norme per la formazione e la gestione del programma regionale per l' energia e norme applicative della legge 29 maggio 1982, n. 308 >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n. 15)


Art. 1

L' articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16, e' sostituito dal seguente testo:
<< Art. 18

Per l' attuazione degli interventi negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della presente legge e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di complessive L. 55.058.200.000, che viene iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985, con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
capitolo n. 24101 " Contributi in conto capitale per il contenimento dei consumi di energia primaria e l' utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nella climatizzazione degli ambienti nel settore dell' edilizia" (articolo 9 della presente legge) L. 31.136.140.000
capitolo n. 24102 " Contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti ad uso industriale, artigianale e commerciale" (articolo 10 della presente legge) L. 896.040.000
capitolo n. 24103 " Contributi in conto capitale per la realizzazione dii niziative volte a favorire il risparmio energetico nella climatizzazione degli ambienti adibiti ad uso agricolo, zootecnico e forestale e per la realizzazione e l' utilizzo di impianti fotovoltaici e/ o di altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo" (articolo 11 della presente legge) L. 4.448.020.000
capitolo n. 24201 " Contributi in conto interessi per mutui fino a dieci anni e/ o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria nel settore industriale" (articolo
12 della presente legge) L. 8.462.400.000
capitolo n. 24203 " Contributi in conto interessi per mutui fino a dieci anni e/ o contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fissi, di sistemi o componenti idonei a contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo" (articolo
13 della presente legge) L. 2.115.600.000 Alla copertura dei predetti oneri, corrispondenti alle quote assegnate alla Regione Lazio con la deliberazione del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) in data 8 giugno 1983, a valere sulle disponibilita' di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, si provvede mediante riduzione per l' importo di L. 55.058.200.000, del capitolo n. 29842, elenco n. 4, lettera d), dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' articolo 14 della presente legge la spesa complessiva di L. 4.198.000.000, assegnata con deliberazione del CIPAA (Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare) del 24 gennaio e del 9 febbraio 1984, viene iscritta in termini di competenza al capitolo n. 24301 per L. 3.552 milioni ed al capitolo n. 24302 per L. 646 milioni, istituiti con legge regionale relativa alla variazione di bilancio 1984, in aggiunta agli stanziamenti recati dalla medesima legge. Per le finalita' previste al penultimo comma dell' articolo 2 della presente legge e' altresi' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 500 milioni che viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 24500 che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 con la seguente denominazione: " Spesa concernente la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 15, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308", mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 31001 del bilancio del medesimo anno. Per gli adempimenti di cui all' articolo 3 della presente legge e' autorizzata altresi' per l' anno 1985 la spesa di L. 600 milioni che viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo n. 24501 che si istituisce con la seguente denominazione: " Spese per attivita' di informazione e qualificazione in materia energetica", mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 31001 del medesimo bilancio.".


Art. 2

In sede di prima applicazione, fino a quando non sara' costituito il comitato tecnico per l' energia, di cui all' articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 16 e, comunque, non oltre il termine del 30 ottobre 1985, gli organi regionali deliberano validamente anche in assenza dei pareri previsti dallo stesso articolo 5.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.