Attuazione di una campagna straordinaria di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.

Numero della legge: 50
Data: 6 giugno 1980
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1980

L.R. 06 Giugno 1980, n. 50
Attuazione di una campagna straordinaria di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.







Art. 1

La Regione Lazio nell' ambito dei programmi globali per lo sviluppo dell' agricoltura ed in particolare della zootecnia e in armonia con il regolamento CEE - Comunita' economica europea, n. 559/ 76 promuove nel corso dell' anno 1980 una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio.


Art. 2

La campagna straordinaria di commercializzazione e valorizzazione del latte alimentare deve tendere all' introduzione di nuove tecniche di promozione e vendita del latte alimentare, alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione e consumo, alla educazione del consumatore e all' aumento del consumo pro - capite del prodotto.


Art. 3

La Regione Lazio stanzia per lo sviluppo della campagna straordinaria di commercializzazione del latte per l' anno 1980 un contributo di L. 1.000 milioni.


Art. 4

Ai fini dell' attribuzione del contributo di cui all' art. 3, dovra' essere presentato alla Regione Lazio - assessorato agricoltura e foreste, un dettagliato programma di operativita' entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, da parte delle centrali pubbliche e private e delle cooperative che svolgono attivita' nello specifico comparto del latte alimentare, purche' tali organismi si approvvigionino di latte presso le aziende produttrici del Lazio.



Art. 5

La Giunta regionale esaminati i programmi presentati dai beneficiari di cui al precedente art. 4, su proposta dell' assessorato all' agricoltura e foreste, cui e' demandato il controllo delle attivita' indicate nell' art. 1, provvedera' con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare agricoltura, alla concessione e alla liquidazione del contributo sulla base della dimostrata quantita' di latte ritirata da ciascun organismo presso le aziende produttrici del Lazio nell' anno 1980.
Per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000 milioni.
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di L. 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 01313 (contributi a favore della foraggicoltura, art. 14, legge regionale n. 69 del 1979) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1980 ed iscrizione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 01323 che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: << Contributo per lo svolgimento di una campagna straordinaria di commercializzazione e di valorizzazione del latte alimentare prodotto nel Lazio >>.
Le suddette variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1980 sono riportate nell' area progettuale << Sviluppo dell' agricoltura >>, codice 0100, del bilancio pluriennale 1980/ 1982.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.