Gestione irrigua nei comprensori di bonifica. Contributi per il contenimento dei costi di esercizio gravanti sugli utenti.

Numero della legge: 75
Data: 20 maggio 1985
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1985

L.R. 20 Maggio 1985, n. 75
Gestione irrigua nei comprensori di bonifica. Contributi per il contenimento dei costi di esercizio gravanti sugli utenti.

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1985, n.15)


Art. 1

Al fine di contenere i canoni d' utenza gravanti sugli agricoltori che si avvalgono di impianti irrigui gestiti dai consorzi di bonifica e, nel contempo, promuovere l' ampliamento dell' utenza di detti impianti, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare, in favore dei consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale e che abbiano in gestione impianti irrigui collettivi, un contributo annuo commisurato all' effettivo costo d' energia elettrica sostenuto per la gestione degli impianti.
Il contributo di cui al comma precedente viene proporzionalmente portato in diminuzione dei canoni dovuti dai singoli utenti.


Art. 2

I consorzi di bonifica interessati trasmettono allo assessorato regionale all' agricoltura, entro il 30 novembre di ciascun anno, la documentazione relativa alle spese di cui al precedente articolo 1.
La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla erogazione del contributo.


Art. 3

Per far fronte all' onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, a partire dall' esercizio finanziario 1986, viene istituito nel bilancio regionale, un apposito capitolo denominato: << Contributo per il contenimento dei costi di esercizio in favore dei consorzi di bonifica, gestori di impianti irrigui collettivi >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.