L.R. 12 Dicembre 1987, n. 61 |
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 "Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio" e successive modificazioni ed integrazioni.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36) Art. 1 1. Dopo la lettera f) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' aggiunta la seguente lettera: << g) definizione dei quantitativi estraibili nei siti individuati, quale criterio vincolante sulla durata temporale dell' autorizzazione. >>. Art. 2 1. Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 46, e' sostituito dal seguente: << 1. Il piano regionale delle attivita' estrattive dovra' essere completato entro il 30 giugno 1987. L' assessore regionale competente in materia di industria, bimestralmente, riferira' alla Commissione consiliare permanente competente sullo stato di avanzamento del piano suddetto. >>. Art. 3 1. Il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituito dal seguente: << 1. I comuni, le province, nonche' le associazioni culturali - ambientali, potranno inoltrare alla Regione indicazioni e proposte concernenti i contenuti del piano regionale delle attivita' estrattive. >>. Art. 4 1. L' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: << Art. 6. (Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive) 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di industria, viene nominata una commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive cosi' composta: a) un componente della Giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente puo', di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato; b) cinque esperti in materia di attivita' estrattive designati dal Consiglio regionale; c) tre esperti in materia di attivita' estrattive designati dalla Giunta regionale; d) un esperto di pianificazione territoriale designato dalla Giunta regionale; e) tre collaboratori della Regione Lazio designati dalla Giunta regionale in funzione di specifiche competenze attinenti la materia; f) un esperto designato dalle associazioni ambientalistiche piu' rappresentative della regione; g) due esperti designati dall' ANCI (Associazione nazionale dei comuni d' Italia); h) tre esperti designati dalle organizzazioni piu' rappresentative degli imprenditori del settore nella regione Lazio; i) tre esperti designati dalle organizzazioni agricole della regione; l) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria dei lavoratori del settore nella regione Lazio. 2. I pareri della commissione sono espressi validamente a maggioranza ed in seconda convocazione a maggioranza di almeno un terzo. 3. La commissione resta in carica per il periodo della legislatura. 4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di industria, previa designazione delle parti interessate, puo' nominare un membro supplente per ogni componente effettivo della commissione regionale consultiva, di cui alle lettere f), g), h), i), l), del presente articolo. 5. In relazione agli argomenti trattati, sono invitati a partecipare ai lavori della commissione rappresentanti del comune interessato al singolo tema e rappresentanti della provincia competente per territorio. 6. Il presidente della commissione, sentita la commissione stessa, puo' disporre la formazione di gruppi di lavoro per la istruttoria delle pratiche o di specifici argomenti. 7. Il presidente della commissione potra' far intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi, tecnici, esperti e rappresentanti di organizzazioni, nonche' di associazioni culturali e professionali, interessati. 8. La commissione ha sede presso l' assessorato regionale competente in materia di industria e le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario regionale. >>. Art. 5 1. Il secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituito dal seguente: << 2. Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato alla presentazione al sindaco del comune interessato della domanda dell' avente diritto comprensiva dell' indicazione dell' area da coltivare, di un piano di coltivazione, del relativo progetto di valutazione di impatto ambientale e del progetto esecutivo per la risistemazione ambientale delle aree comunque interessate all' attivita' estrattiva. >>. Art. 6 1. Il secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, introdotto con l' articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33, e' sostituito dal seguente: << 2. Il sindaco contestualmente alla stipula della convenzione procede al rilascio dell' autorizzazione alla coltivazione. >>. Art. 7 1. L' articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1982, n. 9 e dall' articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1984, n. 33, viene sostituito dal seguente: << Art. 13. (Commissario ad acta e sospensione lavori ) 1. Qualora il comune non ottemperi entro i termini previsti dalla presente legge alle sue funzioni di esprimersi sulla domanda di coltivazione, su richiesta dell' interessato, si provvede alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 74. 2. Le attivita' estrattive conseguenti all' autorizzazione, od al permesso di ricerca, possono essere sospese cautelativamente dal sindaco del comune competente per territorio quando si verifichi l' inadempienza alle prescrizioni del provvedimento autorizzatorio. 3. L' ordine di sospensione, che non puo' superare i venti giorni, cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti. 4. In ogni caso il provvedimento di sospensione e' disposto quando si tratta di lavori abusivi. >>. Art. 8 1. L' articolo 17 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, viene sostituito dal seguente: << Art. 17. (Sanzioni per la coltivazione e ricerca abusive ) 1. Chiunque intraprenda l' attivita' di coltivazione senza avere la prescritta autorizzazione regionale, ovvero prosegua le attivita' in corso oltre i termini fissati dagli articoli 11, 23 e 23- bis della presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 10 milioni e non superiore a L. 20 milioni. 2. Chiunque contravvenga a quanto stabilito negli articoli 8 e 18 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a L. 5 milioni e non superiore a L. 15 milioni. 3. Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni salvo quanto disposto nei successivi commi. 4. In deroga agli articoli 13, 14, secondo e terzo comma, e 17 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, i pagamenti delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono effettuati in favore del comune che ha irrogato la sanzione stessa mediante apposito conto corrente postale. 5. I proventi delle sanzioni amministrative sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio comunale e sono utilizzati per le attivita' di sistemazione ambientale. 6. L' inadempiente dovra' provvedere alla sistemazione e/ o al recupero e/ o al ripristino del terreno comunque interessato all' attivita' estrattiva e, ove a cio' non ottemperi, provvedera' il comune addossando le spese al trasgressore. Art. 9 1. Il secondo comma dell' articolo 18 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' sostituito dal seguente: << 2. Coloro i quali procedono ad escavazioni ed estrazioni di materiali dai corsi d' acqua di competenza statale sono tenuti a dare comunicazione alla Regione dei dati relativi alle escavazioni effettuate, entro quindici giorni dall' inizio dei lavori nonche' successivamente con periodicita' semestrale. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dal secondo comma del precedente articolo 17. >>. Art.10 1. Nell' articolo 19 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e' inserito il seguente primo comma: << 1. La vigilanza sull' applicazione delle norme della presente legge e' delegata ai comuni, cui compete l' adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti articoli 14 e 17, salvo quanto previsto dal successivo comma. >>. Art. 11 1. Dopo il primo comma dell' articolo 21 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma: << 2. Gli atti e gli elaborati tecnici sono pubblici e chiunque ha diritto a prenderne visione. >>. Art. 12 1. L' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980 n. 1 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: << Art. 23. (Regime transitorio per le attivita' in corso ) 1. Per le attivita' legittimamente in corso alla data dell' entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione e' subordinata ad autorizzazione da rilasciarsi per un periodo di tempo definito e comunque non superiore ad anni venti. 2. Le autorizzazioni, allorquando risultino in contrasto con gli strumenti urbanistici uniformati al piano regionale delle attivita' estrattive, sono revocate dal comune. 3. Il rilascio delle autorizzazioni, le cui richieste siano state presentate entro la data del 31 maggio 1982, e' subordinato al parere della commissione consultiva regionale che deve essere espresso entro il 30 aprile 1988. Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima entro il termine suddetto. 4. Il comune deve pronunciarsi entro il 30 giugno 1988. In caso di inerzia del comune, su richiesta dell' interessato, si provvede alla nomina di un commissario ad acta ai sensi del precedente articolo 13. 5. L' autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere concessa qualora l' attivita' estrattiva sia in contrasto con i vincoli urbanistici, paesistici, archeologici o derivanti da altre leggi. >>. Art.13 1. L' articolo 23- bis della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, inserito con l' articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33, e' sostituito dal seguente: << Art. 23- bis. (Autorizzazione in riserva mineraria) 1. Fino alla data di entrata in vigore del piano regionale delle attivita' estrattive ed in caso di esaurimento del giacimento coltivato, l' autorizzazione, quale riserva mineraria, puo' essere estesa, nell' ambito del territorio provinciale, ad altre superfici attinenti la medesima attivita' estrattiva. 2. La domanda dovra' essere prodotta secondo le modalita' previste dalla presente legge. 3. Il sindaco del comune, competente per territorio, decide in merito all' istanza in riserva mineraria, dopo aver acquisito il parere della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive che deve essere espresso entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere. Il parere si intende favorevole ove la commissione non si esprima nel termine suddetto. 4. Il comune deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricezione del parere stesso. 5. L' attivita' estrattiva in zona di riserva mineraria potra' iniziare solo dopo l' ottenimento della relativa autorizzazione. >>. Art. 14 1. L' articolo 24- bis della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, introdotto con l' articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33, e' sostituito dal seguente: << Art. 24- bis (Contributi per la riambientazione delle cave cessate ) 1. Al fine di ripristinare le condizioni ambientali delle zone interessate da attivita' estrattive abbandonate prima del 16 febbraio 1980, la Regione concede contributi fino al 90 per cento della spesa ai comuni od ai consorzi dei comuni che ne facciano domanda corredata dai necessari elementi tecnici e da idonea documentazione sulle opere di sistemazione ambientale. 2. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico della commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive, e sentita la Commissione consiliare permanente competente, mette a disposizione del comune o del consorzio dei comuni l' 80 per cento del contributo deliberato, a presentazione del verbale di consegna dei lavori, ed il 20 per cento residuo, a presentazione del verbale di verifica dei lavori effettuati debitamente approvato. >>. Art. 15 1. Per l' attuazione dell' articolo 24- bis della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, introdotto con l' articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1983, n. 33 e sostituito dal precedente articolo 14, e' autorizzata, per l' anno 1987, la spesa di L. 3.000 milioni. 2. La spesa di cui al precedente comma di L. 3.000 milioni gravera' sul capitolo n. 02400 del bilancio di previsione 1987 che viene istituito con la seguente denominazione: << Contributi ai comuni per la riambientazione delle cave cessate >>. 3. Alla copertura della spesa di L. 3.000 milioni prevista per l' esercizio 1987 si fara' fronte con la riduzione di pari importo del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera a), del bilancio 1987. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |