Norme integrative dell' articolo 10 della legge regionale16 marzo 1973, n. 7, relative al completamento del quinquennio di iscrizione al fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

Numero della legge: 47
Data: 18 aprile 1985
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1985

L.R. 18 Aprile 1985, n. 47
Norme integrative dell' articolo 10 della legge regionale16 marzo 1973, n. 7, relative al completamento del quinquennio di iscrizione al fondo di previdenza dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13)


ARTICOLO UNICO

Ai consiglieri della Regione Lazio, eletti dopo l' inizio della legislatura, in sostituzione di altri, e' consentito di completare il quinquennio di iscrizione al fondo di previdenza con versamenti volontari, effettuabili anche durante la stessa legislatura, di importo pari ai contributi trattenuti ai consiglieri in carica al momento in cui viene presentata domanda di completamento del quinquennio.
Qualora il versamento dei contributi volontari sia effettuato ratealmente, esso dovra' essere dello stesso importo delle analoghe ritenute praticate ai consiglieri in carica nel mese in cui avviene il versamento stesso.
La domanda di cui al precedente primo comma dovra' essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla elezione o comunque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.