| L.R. 09 Giugno 1975, n. 51 |
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Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5: Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva.
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ARTICOLO UNICO Lo stanziamento disposto dall' art. 9 della legge regionale 4 febbraio 1974 n. 5 sul cap. 1531 e' elevato da L. 250 milioni a L. 500 milioni. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione del cap. 2981 del bilancio di previsione 1975 che presenta la necessaria disponibilita'. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le necessarie variazioni al bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |