L.R. 10 Luglio 1979, n. 52 |
Calendario regionale venatorio per la stagione 1979- 1980.
|
Art. 1 I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l' esercizio venatorio nel territorio della Regione Lazio a parita' di diritti e doveri, nell' osservanza delle seguenti disposizioni. Art. 2 Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l' intero territorio del Lazio e' sottoposto al regime gratuito di caccia controllata. Art. 3 La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980. Art. 4 L' esercizio venatorio su tutto il territorio regionale e' consentito nei modi, nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati; a) nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto e 2 settembre (compreso), solo da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo che dovra' essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato - se doppietta - o scarico (con otturatore chiuso) e in sicura se automatico; b) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera a): alzavola, canapiglia, chiurlo, codone, colombaccio, donnola, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, piviere, porciglione, quaglia, tortora e volpe; c) dal 16 settembre al 31 dicembre 1979 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l' uso dei cani; d) specie cacciabili nel periodo di cui alla lettera c): Mammiferi: capriolo, cervo, coniglio selvatico, daino, donnola, lepre, muflone e volpe; Uccelli: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colino della virginia, colombaccio, cornacchia nera, coturnice, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d' acqua, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, pernice rossa, piviere, porciglione, quaglia, starna, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e tortora; e) dal 1° novembre 1979 al 31 gennaio 1980 (compreso) al cinghiale, da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo e in forma vagante anche con l' uso dei cani da cerca e da seguito. Ai sensi dell' art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, vengono escluse dal suddetto elenco di selvaggina le seguenti specie, al fine di proteggerne la limitata consistenza: camoscio, calandro, cappellaccia, combattente, corvo, fanello, fringuello, frosone, peppola, pettegola, pispola, pittima minore, prispolone, spioncello, strillozzo, tottavilla e verdone. Art. 5 Dal 1° gennaio 1980, fermi restando i tempi e le modalita' di caccia al cinghiale di cui al precedente art. 4, l' esercizio venatorio e' limitato alle specie e per i tempi sottoindicati: 1) beccaccia, folaga, gallinella d' acqua e germano reale, fino al 28 febbraio 1980 (compreso); 2) allodola, alzavola, beccaccino, canapiglia, cesena, chiurlo, codone, colombaccio, cornacchia nera, donnola, fischione, frullino, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passero, pavoncella, piviere, porciglione, storno, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe, fino al 31 marzo 1980 (compreso). In tale periodo (1° gennaio- 31 marzo 1980) le modalita' e le forme di caccia consentite sono le seguenti: a) fino al 28 febbraio 1980 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo ed in forma vagante anche con l' ausilio del cane da ferma; b) dal 1° al 31 marzo 1980 (compreso) da appostamento fisso gia' esistente o temporaneo, che dovra' essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, se doppietta, o scarico (con otturatore chiuso e serbatoio vuoto) se automatico, e in forma vagante, anche con l' ausilio del cane da ferma, esclusivamente lungo il litorale marino, per una profondita' di metri 2.000 dal battente d' onda, nelle paludi, nelle valli sommerse, negli stagni, nei laghi naturali ed artificiali; c) dal 1° al 31 marzo 1980 (compreso) il Presidente della Giunta regionale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l' uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei casi e nei territori interessati alle azioni di ripopolamento faunistico. Art. 6 Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui ai precedenti articoli, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'. Art. 7 Per l' intera annata venatoria l' esercizio della caccia e' consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza puo' scegliere tra quelli di domenica, lunedi', giovedi' e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Il cacciatore ha l' obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul tesserino stesso. Art. 8 L' esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari sottoindicati: nei giorni 18, 19, 25, 26 agosto e 2 settembre 1979, dalle ore 6,00 alle ore 20 (ora legale); dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6,30 alle ore 19,00 (ora legale); dal 1° ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 6,00 alle ore 17,00; dal 1° novembre al 29 novembre 1979, dalle ore 6,30 alle ore 16,30; dal 1° dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 alle ore 17,00; dal 2 gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7,30 alle ore 17,00; dal 2 febbraio al 28 febbraio 1980, dalle ore 7 alle ore 17,30; dal 1° marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 6 alle ore 18,30. Art. 9 A ciascun titolare di licenza di caccia e' consentito per ogni giornata di caccia l' abbattimento dei seguenti capi di selvaggina: a) Selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, un solo cinghiale, una sola coturnice ed una sola pernice. Maschi di: capriolo, cervo, daino e muflone, un solo capo per l' intera stagione venatoria; b) Selvaggina migratoria: quaglie e tortore, dieci capi complessivi; tordi, merli e cesene, venticinque capi complessivi; colombacci, dieci capi complessivi; beccacce, tre capi complessivi; palmipedi (alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione) e trampolieri (beccaccino, chiurlo), dieci capi complessivi di cui non piu' di una sola canapiglia o di un solo chiurlo. Fermi restando i limiti massimi per le specie di selvaggina migratoria suddette, il carniere di uccelli non puo', comunque, superare i trenta capi complessivi. I passeri e gli storni non rientrano nel limite sopra specificato. Art. 10 Le limitazioni di tempo, di modi e di capi di selvaggina sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione. Art. 11 L' addestramento e l' allenamento dei cani e' consentito dal 23 luglio al 12 agosto 1979 (compreso) e dal 3 al 12 settembre 1979 (compreso) e a 200 metri di distanza dalle riserve, zone di ripopolamento e cattura, bandite e fondi chiusi. Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall' art. 31, lettera n), della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Art. 12 E' vietato a chiunque: la posta serale e mattutina alla beccaccia e beccaccino nonche' la posta serale alla lepre; l' uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina; l' esercizio venatorio - anche da appostamento fisso - quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve, nonche' sui laghi, laghetti artificiali e qualsiasi specchio di acqua nella maggior parte gelato; l' esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco ai sensi dell' art. 6, punto d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5; l' esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura dei comitati provinciali della caccia, alla protezione ed al rifugio della fauna, sia stanziale che migratoria, segnalate da apposite tabelle perimetrali; usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |