Determinazione e liquidazione acconto sul trattamentoeconomico derivante dall' applicazione della disciplina contenutanell' accordo relativo ai dipendenti delle regioni edegli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Numero della legge: 56
Data: 31 agosto 1983
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1983

L.R. 31 Agosto 1983, n. 56
Determinazione e liquidazione acconto sul trattamentoeconomico derivante dall' applicazione della disciplina contenutanell' accordo relativo ai dipendenti delle regioni edegli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1983, n. 25)


Art. 1

Al personale regionale, ivi compreso il personale con rapporto a tempo determinato cui si applica il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, nonche' quello proveniente dallo Stato ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dagli enti disciolti che abbia acquisito il diritto all' inquadramento nei ruoli regionali, e' concesso un acconto sul beneficio contrattuale pari al 35 per cento della differenza fra il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza ed il trattamento economico della qualifica corrispondente di cui al contratto siglato il 29 maggio 1983 tra i rappresentanti del Governo e delle Regioni ed i rappresentanti sindacali relativo al personale regionale di cui al successivo articolo 2 ed alla tabella allegata.
A contratto definito ed introdotto con legge nell' ordinamento regionale, si procede ai conguagli positivi e negativi a favore e, rispettivamente, a carico del personale.


Art. 2

A decorrenza dal 1° gennaio 1983, al personale regionale di cui al precedente articolo 1 sono concessi gli aumenti lordi mensili di retribuzione previsti nell' allegata tabella.


Art. 3

Le somme di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza.


Art. 4

Per l' attuazione della presente legge, e' autorizzata per l' anno finanziario 1983, la spesa di L. 2.425.850.000 che viene imputata al capitolo n. 25205 del bilancio di previsione regionale per l' anno 1983 che presenta la sufficiente disponibilita'.


Art. 5



La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.