Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1 febbraio 1995 concernente: Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

Numero della legge: 10
Data: 20 marzo 1995
Numero BUR: 8
Data BUR: 23/03/1995

L.R. 20 Marzo 1995, n. 10
Modificazioni ed integrazione alla legge regionale approvata nella seduta del 1 febbraio 1995 concernente: Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.

(Pubblicata nel B.U. 23 marzo 1995, n. 8, S.O. n. 3)


Art. 1

1. Il comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» e' modificato come segue:

"1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1994 delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale, sono aumentate del 100 per cento con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge per la tassa di rilascio e dal 1° gennaio 1996 per quella di rinnovo."


Art. 2

1. L'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» e' modificato come segue:

"Art. 2

1. Gli importi di cui all'articolo 1 non si applicano al n. d'ordine 17 - "abilitazione dell'esercizio venatorio" - della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980 n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, previste dalla normativa statale e regionale."


Art. 3

1. L'articolo 3 della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente: «Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa» e' modificato come segue:

" Art. 3.


1. L'incremento del gettito tributario di cui alla presente legge e' finalizzato in via prioritaria al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione della prima fase del piano di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad integrazione dell'assegnazione dello Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 novembre 1988, n. 67, nonché al pagamento delle quote di ammortamento di un mutuo che la Regione deve contrarre per acquisire le risorse occorrenti per l'attuazione dei piani disposti in materia di smaltimento dei rifiuti dalla legge 11 dicembre 1986, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni."


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.