L.R. 15 Novembre 1994, n. 59 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: «Disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico».
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Art. 1 1. L'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Commissioni d'esame per guide turistiche) 1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta: 1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede; 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in organizzazzione e legislazione turistica; 3) un esperto di sotria dell'arte; 4) un esperto in archeologia; 5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali, culturali e produttive del Lazio; 6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame. 2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative. 3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario. 4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo". Art. 2 1. L'articolo 10 della legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Commissione d'esame per accompagnatori turistici) 1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e' cosi' composta: 1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la preside; 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica; 3) un esperto di geografia turistica; 4) un esperto di tecnica del turismo; 5) un esperto in trasporti e comunicazioni; 6) un esperto in legislazione valutaria e doganale; 7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame. 2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative. 3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo". Art. 3 1. L'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 Commissione d'esame per interpreti turistici 1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi' composta: 1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede; 2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica; 3) un esperto in tecnica del turismo; 4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame. 2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative. 3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo". Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |