Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: «Disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico».

Numero della legge: 59
Data: 15 novembre 1994
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1994

L.R. 15 Novembre 1994, n. 59
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernente: «Disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico».



Art. 1

1. L'articolo 9 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Commissioni d'esame per guide turistiche)

1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta:
1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in organizzazzione e legislazione turistica;
3) un esperto di sotria dell'arte;
4) un esperto in archeologia;
5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali, culturali e produttive del Lazio;
6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.

4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo".


Art. 2

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10
(Commissione d'esame per accompagnatori turistici)

1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la preside;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto di geografia turistica;
4) un esperto di tecnica del turismo;
5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame.

2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative. 3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo".


Art. 3

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente:

"Art. 11 Commissione d'esame per interpreti turistici

1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto in tecnica del turismo;
4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.

2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale al turismo".


Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.