Interventi a favore dello sviluppo della proprieta' diretto -coltivatrice e della ricomposizione fondiaria.

Numero della legge: 44
Data: 17 luglio 1989
Numero BUR: 21
Data BUR: 01/08/1989

L.R. 17 Luglio 1989, n. 44
Interventi a favore dello sviluppo della proprieta' diretto -coltivatrice e della ricomposizione fondiaria.

(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1)


Art. 1

1. La Regione, allo scopo di favorire la costituzione di aziende agricole valide ed efficienti sotto il profilo tecnico - economico, concede un concorso negli interessi sui mutui ventennali per l' arrotondamento, l' accorpamento e l' acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle finalita' di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.


Art. 2

1. I destinatari delle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge sono i coltivatori diretti proprietari, i mezzadri, i coloni parziali, i compartecipanti esclusi quelli stagionali, gli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonche' altri lavoratori manuali della terra, singoli od associati in cooperativa.

2. Nella concessione dei mutui deve essere data preferenza:
a) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto di terreni proposte da giovani coltivatori diretti di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilita' finanziarie annue;
b) ai coltivatori che, essendo scaduti od in scadenza i contratti di affittanza agraria, di colonia parziaria o mezzadria, vogliano procedere all' acquisizione dei fondi stessi;
c) alle operazioni di arrotondamento, accorpamento ed acquisto proposte nell' esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previste dall' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 580 e dall' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici perseguono finalita' di ricomposizione fondiaria, destinata ad ampliare le aziende.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardante giovani dell' eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni, non contrastano con quelle previste dal regolamento CEE n. 797 del 1985.


Art. 3

1. Gli interventi creditizi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche nei trasferimenti a titolo oneroso del fondo a quota di esso, proposti da componenti la famiglia coltivatrice, a favore degli altri componenti sempreche' siano coltivatori diretti e sussistano i previsti requisiti.

2. Le operazioni previste dal precedente comma hanno precedenza assoluta.

3. Gli interventi creditizi di cui al precedente articolo 1 sono concessi anche alle cooperative agricole ed ai loro consorzi in cui l' acquisto del terreno e' finalizzato per l' ampliamento e/ o insediamento di strutture necessarie alla trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende dei soci.


Art. 4

1. L' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) e' autorizzato alla realizzazione di progetti specifici di ricomposizione e riordino fondiario anche a titolo dimostrativo.

2. La spesa necessaria per la realizzazione dei progetti di cui al precedente comma sara' determinata in sede di predisposizione del bilancio preventivo della Regione per l' anno 1989 e seguenti.


Art. 5

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni creditizie, di cui al precedente articolo 1, vanno presentate all' ufficio decentrato dell' agricoltura che provvede all' istruttoria delle stesse ed al rilascio del nulla - osta di cui all' articolo 3 della legge 26 maggio 1965, n. 590.


Art. 6

1. La Regione istituisce un fondo per la concessione del concorso negli interessi dei mutui ventennali accordati dagli istituti autorizzati all' esercizio del credito agrario di miglioramento, con i quali verra' stipulata apposita convenzione.

2. Il tasso di interesse a carico dei beneficiari e' pari a quello minimo agevolato stabilito dalle vigenti disposizioni legislative per operazioni effettuate ai sensi delle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

3. I mutui di cui trattasi possono essere concessi fino all' intero ammontare del prezzo di acquisto dei fondi, ritenuto ammissibile.

Art. 7

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.


Art. 8

1. La spesa derivante dall' applicazione della presente legge, prevista in lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, gravera' per l' anno 1989 sul capitolo n. 01710, che viene istituito nel bilancio preventivo 1989 con la seguente denominazione: " Interventi a favore dello sviluppo della proprieta' diretto - coltivatrice e della ricomposizione fondiaria".

2. All' onere di cui copra relativo al 1989 si fa fronte mediante utilizzazione, in termini di competenza, dello stanziamento del fondo globale iscritto al capitolo n. 29801, lettera d), elenco n. 4 allegato al bilancio 1989.

3. Per gli anni 1990 e 1991 la copertura finanziaria e' assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 1989- 1991, in corrispondenza del fondo globale suddetto.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.