L.R. 19 Aprile 1985, n. 49 |
Norme in materia di tariffe per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche e sub - delega alle province delle relative funzioni amministrative.
|
(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1985, n. 13) Art. 1 (Finalita') La presente legge, in conformita' al principio di cui all' articolo 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le procedure per l' attuazione del regime dei prezzi concordati per gli alberghi e per le altre strutture ricettive, indicate nell' articolo 6 della citata legge n. 217 del 1983, gestite da imprese turistiche. Art. 2 (Sub - delega alle province) La Regione, a norma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, subdelega alle province l' esercizio delle funzioni amministrative attinenti alle tariffe delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche. I presidenti delle amministrazioni provinciali informano periodicamente il Presidente della Giunta regionale circa l' esercizio delle funzioni sub - delegate e le conclusioni delle commissioni di cui al successivo articolo 4 nonche' dell' attivita' dei comitati provinciali prezzi in materia. In caso di inattivita' degli organi provinciali nell' esercizio delle funzioni sub - delegate, la Giunta regionale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell' amministrazione provinciale. Art. 3 (Criteri) Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle direttive eventualmente impartite dal Governo ai sensi dell' articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indica alle province ogni anno i criteri per l' adozione delle tariffe tenendo conto: a) delle variazioni dei costi di gestione; b) dei recuperi tariffari rispetto al biennio precedente; c) delle opere di miglioramento strutturale e della qualita' dei servizi arrecate all' azienda che non comportino un cambio di classe; d) dell' andamento della domanda in rapporto all' offerta'; e) di ogni altro elemento utile al fine dell' accertamento del costo di produzione. Il Presidente della Giunta regionale indica altresi' i termini entro i quali vanno espletati i lavori delle commissioni di cui al successivo articolo 4. Art. 4 (Commissioni tecniche provinciali) Ai fini dell' istruttoria per l' individuazione delle tariffe delle strutture ricettive sono istituite a livello provinciale apposite commissioni tecniche composte da: 1) il presidente della provincia o competente assessore provinciale da lui delegato con funzioni di presidente; 2) un funzionario direttivo della Regione designato dall' assessore al turismo; 3) un rappresentante degli enti turistici periferici operanti nell' ambito provinciale, designato dall' assessore al turismo; 4) un rappresentante per ciascuna delle categorie degli albergatori, dei gestori di residenze turistico - alberghiere, dei gestori di campeggi e villaggi turistici, designato dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale; 5) un rappresentante dei comuni di particolare interesse turistico nella provincia, designati dall' ANCI (associazione nazionale comuni d' Italia); 6) un rappresentante della camera di commercio; 7) un rappresentante del comitato provinciale prezzi; 8) un funzionario direttivo dell' amministrazione provinciale con funzioni di segretario, designato dal presidente della provincia. Le commissioni possono essere integrate, con decreto del presidente della provincia, con la nomina di due esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico - scientifiche nel settore economico. Art. 5 (Nomina delle commissioni tecniche provinciali ) Le commissioni tecniche provinciali, di cui al precedente articolo 4, sono nominate con decreto del presidente della provincia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti e le organizzazioni interessate, nel procedere alle designazioni, indicano, oltre al componente effettivo, il relativo supplente che interviene in caso di assenza od impedimento del primo. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione tecnica provinciale e' ugualmente costituita ed esercita le proprie funzioni con i componenti gia' designati e purche' le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti stessi. Le commissioni tecniche durano in carica cinque anni e sono rinnovate entro sessanta giorni dalla scadenza del quinquennio. Art. 6 (Procedure) Entro il 31 luglio di ogni anno gli operatori presentano le denunce dei prezzi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell' anno successivo. Entro il 31 gennaio dell' anno successivo gli operatori che abbiano presentato la denuncia di cui al comma precedente possono presentare una seconda denuncia, relativa ai prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1° giugno del medesimo anno, debitamente motivata e documentata. Nel caso di mancata presentazione delle denunce, di cui al primo comma del presente articolo, nei termini previsti, si intendono confermati i prezzi concordati per l' anno precedente. Le denunce di cui ai precedenti commi, compilate in triplice copia in appositi modelli stampati a cura della Regione, sono presentate all' ente turistico periferico competente per territorio, che le munisce di apposito numero di repertorio ed esprime sulle denunce medesime motivato parere. In attesa dell' istituzione delle aziende di promozione turistica( APT) previste dall' articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per ente turistico periferico si intende l' ente provinciale per il turismo( EPT). Copia delle denunce previste dal presente articolo viene inoltrata dall' ente turistico periferico rispettivamente alla commissione tecnica di cui al precedente articolo 4 ed al comitato provinciale prezzi di cui al successivo articolo 7, corredata del parere indicato nel precedente quarto comma. La commissione tecnica provinciale esamina il parere dell' ente turistico periferico circa le denunce presentate e discute le denunce medesime alla stregua dei criteri di cui al precedente articolo 3. La commissione puo' richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo alle aziende ed agli enti pubblici, ai fornitori, nonche' alle imprese turistiche sottoposte al regime dei prezzi concordati, fatto salvo in merito il segreto d' ufficio secondo le disposizioni dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3. Delle conclusioni cui perviene la commissione e' redatto processo verbale che viene trasmesso al comitato provinciale prezzi unitamente alla relativa documentazione. Art. 7 (Comitati provinciali prezzi) I comitati provinciali prezzi provvedono alla pubblicazione dei prezzi concordati in sede di commissione tecnica provinciale nel foglio degli annunzi legali( FAL) della provincia. Tali prezzi hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita nella pubblicazione. Nel caso in cui la commissione tecnica provinciale non abbia raggiunto concorde valutazione circa i prezzi da praticare, le determinazioni in merito spettano al comitato provinciale prezzi che vi provvede sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 3 e delle valutazioni emerse dai lavori della commissione tecnica. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano compatibilmente le norme previste dalla legislazione attualmente in vigore. Art. 8 (Compensi) Ai componenti delle commissioni tecniche, di cui al precedente articolo 4, sono attribuiti dall' amministrazione provinciale compensi in forma di gettoni di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura prevista dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute e' altresi' dovuto il trattamento economico di missione previsto dalla citata legge n. 60 del 1975. Art. 9 (Norme finanziarie) Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge e' istituito il capitolo n. 05055 denominato << Spese derivanti dalla sub - delega alle province delle funzioni relative alla determinazione delle tariffe delle strutture ricettive turistiche >> con uno stanziamento per l' anno in corso di L. 10 milioni e per gli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio. Annualmente la Regione liquida alle province, a titolo di acconto sulle spese che si prevede saranno sostenute, un importo identico a quello erogato nell' anno precedente. Ai conguagli sara' provveduto in sede di assegnazione dell' acconto per l' anno successivo. Per l' esercizio 1985 all' onere di L. 10 milioni si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 05001 del bilancio finanziario 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |