L.R. 03 Novembre 1976, n. 55 |
Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8.
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Art. 1 Al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi dell' assetto territoriale del Lazio, la Regione e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la formazione degli strumenti urbanistici secondo il seguente ordine di priorita': 1) comuni totalmente sprovvisti di strumento urbanistico generale; 2) comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione obbligati all' adeguamento o alla formazione del piano regolatore generale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32; 3) comuni tenuti alla formazione del piano di zona per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167; 4) comuni che adottano piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici. Possono essere concessi contributi, nell' ambito dello stanziamento previsto, anche per i seguenti strumenti urbanistici: a) piani urbanistici delle comunita' montane; b) piani urbanistici dei comprensori economico - urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71; c) piani regolatori intercomunali. Possono essere concessi contributi per la costituzione di uffici di piano che provvedono alla formazione di piani regolatori intercomunali e di piani di zona consortili. La misura del contributo e' graduata nel modo seguente: a) 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti; b) 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; c) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; d) 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti. I contributi di cui ai commi precedenti possono essere concessi una sola volta per ogni strumento urbanistico. Art. 2 Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all' art. 1 che: abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti; si trovino in condizioni deficitarie di bilancio. Le domande di contributo debbono essere inoltrate alla Regione entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande debbono essere corredate da copia della deliberazione relativa al conferimento dell' incarico a liberi professionisti per la redazione del piano che si intenda predisporre, da una dettagliata relazione illustrativa, da un preventivo di spesa, dall' indicazione delle modalita' con le quali l' ente richiedente intende far fronte all' aliquota a suo carico nonche' da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo relativo all' ultimo esercizio finanziario. Il preventivo di spesa deve riportare il visto di congruita' da parte degli ordini professionali sulle competenze tecniche dei progettisti. Nel caso in cui il contributo sia richiesto da consorzi di comuni alla domanda debbono essere allegate le delibere di costituzione del consorzio. Per la concessione dei contributi saranno prese in considerazione solo le deliberazioni di affidamento adottate dagli enti interessati a partire dal 26 febbraio 1974. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma la Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti assentiti, formula un piano di riparto dei fondi di cui all' art. 4 della presente legge, applicando l' ordine di priorita' indicato nell' art. 1 e secondo l' ordine di presentazione delle domande. Il piano di riparto e' predisposto dalla Giunta ed approvato con delibera del Consiglio regionale. Art. 3 L' erogazione del contributo, concesso ad ogni singolo ente, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nella seguente misura: 1) 30 per cento del contributo all' atto dell' adozione del piano di riparto dei fondi; 2) residuo 70 per cento del contributo dopo l' approvazione del piano e pubblicazione della relativa delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ove lo strumento urbanistico, per il quale e' stato erogato il 30 per cento del contributo a norma del precedente comma, non venga adottato entro il termine di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 32, l' erogazione verra' revocata. Nel caso di piano particolareggiato e di piano di zona per l' edilizia economica e popolare la revoca e' disposta trascorsi sei mesi dall' erogazione senza che vi sia stata l' adozione di detti strumenti attuativi. Analogamente si procede per l' adeguamento del piano regolatore generale. Art. 4 Per far fronte agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge e' autorizzata per gli anni dal 1976 al 1981 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 da utilizzare per L. 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 e per L. 250.000.000 nell' anno 1981. Alla copertura della conseguente spesa per l' esercizio in corso si fa fronte aumentando di L. 300.000.000 lo stanziamento di L. 50.000.000 iscritto all' apposito capitolo n. 13.11.32 << Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunita' montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali >>, del bilancio 1976 con prelievo di pari importo dal capitolo 17.27.53 dello stesso bilancio 1976. Per gli esercizi successivi si provvedera' ad adeguare lo stanziamento, disposto con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8, del capitolo n. 13.11.32 << Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunita' montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali >>, all' onere previsto con la presente legge. E' abrogata la legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 novembre 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 3 novembre 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |