| L.R. 09 Giugno 1975, n. 46 |
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Regolamentazione dell' esercizio delle funzioni e mansioni di carattere tecnico e professionale.
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Art. 1 Il personale inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge 29- 5- 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, continuera' a svolgere, sino a quando non sara' provveduto alla istituzione dei ruoli tecnici, di cui all' art. 73 della legge medesima, le funzioni e le mansioni relative alla propria qualificazione tecnico - professionale, peraltro svolte presso la Regione. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |