Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione.

Numero della legge: 60
Data: 19 settembre 1974
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1974
L.R. 09 Settembre 1974, n. 60
Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione.



Art. 1

La Regione Lazio, in relazione alle finalita' indicate nell' art. 45 dello Statuto, puo' integrare, mediante la concessione di contributi, il << fondo rischi >> costituito dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione, riunite in forme associative consortili di garanzia fidi con il concorso finanziario di Enti pubblici e di organizzazioni di categoria.


Art. 2

La domanda di concessione del contributo regionale deve essere presentata, a cura del rappresentante legale del Consorzio, al Presidente della Giunta regionale e, per esso, all' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
1) copia notarile dell' atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;
2) elenco delle imprese, degli Enti e delle organizzazioni di categoria, aderenti al Consorzio, autenticato dal Presidente con l' indicazione dell' apporto conferito da ciascun partecipante;
3) composizione delle cariche sociali;
4) copia autenticata della convenzione stipulata con l' Istituto di Credito;
5) attestato della avvenuta costituzione e deposito del << fondo rischi >> di cui al precedente art. 1. L' istruttoria della domanda e' demandata ai competenti uffici dell' Assessorato per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato.


Art. 3

La concessione del contributo e' effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, sentita la competente Commissione consiliare.
Nei limiti dei fondi annualmente disponibili i contributi vengono concessi ai Consorzi, sulla base degli indirizzi programmatici regionali, tenendo anche conto della dotazione dei << fondi rischi >> e del numero delle imprese aderenti ad ogni Consorzio.


Art. 4

Con l' accettazione del contributo regionale il Consorzio si obbliga:
1) a cooptare nell' organo esecutivo un funzionario dell' Assessorato all' Industria, Commercio e Artigianato nominato dalla Giunta regionale su designazione dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato;
2) a tenere informato l' Assessorato all' Industria, Commercio e Artigianato dell' Amministrazione regionale delle eventuali modificazioni ed integrazioni intervenute relativamente agli oggetti di cui al secondo comma del precedente art. 2;
3) a trasmettere all' Assessorato medesimo, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull' andamento della gestione riferita all' anno precedente;
4) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, la quota parte delle eventuali disponibilita' finanziarie residue dopo la liquidazione, derivante da contributi regionali ad altre forme consortili di garanzia fidi o ad istituti di addestramento professionale indicati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, sentita la competente Commissione consiliare.


Art. 5

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1974 una spesa di L. 180 milioni. La spesa autorizzata e non impegnata nell' esercizio 1974 potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' articolo 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


Art. 6

All' onere di L. 180 milioni, previsto dal precedente art. 5 per l' esercizio 1974, si fara' fronte ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 con lo stanziamento iscritto al capitolo 2981 del bilancio di previsione 1973 quale fondo globale occorrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
La stessa spesa gravera' sull' istituendo cap. 2801 del bilancio regionale del 1974 con la seguente denominazione: << interventi per favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' esercizio 1974.


Art. 7

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 19 settembre 1974
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.