L.R. 18 Settembre 1979, n. 76 |
Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l' acquisto di autobus per l' anno 1979.
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Art. 1 La Regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e l' ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, dispone l' erogazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio - entro il limite dello stanziamento di cui al successivo articolo 3 della presente legge - di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l' acquisto e per l' immatricolazione, da parte del consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica. Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all' esercizio delle autolinee di competenza regionale e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell' articolo 17 DL 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. Art. 2 La liquidazione, a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare, previo esame di apposita istanza, da esso presentata, corredata dalle deliberazioni assunte dall' assemblea consortile recanti la specificazione del tipo e del numero dei veicoli oggetto della fornitura, del conto complessivo della fornitura stessa - comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione -, delle ditte fornitrici nonche' la espressa dichiarazione di rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente articolo 1. Art. 3 Per provvedere alla concessione dei contributi straordinari previsti dall' articolo 1 della presente legge e' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di L. 5.270.000.000. Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte con l' apposito stanziamento di cui al capitolo n. 209551 del bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 1979. Il suddetto stanziamento per l' anno finanziario 1979 e' riportato nell' area progettuale " Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture " - codice 00400 - del bilancio pluriennale 1979- 1981. Art. 4 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell' articolo 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |