L.R. 03 Novembre 1976, n. 53 |
Attuazione del decreto - legge 24 febbraio 1975, n. 26, articoli 3 e 12, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito in agricoltura.
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Art. 1 Con la presente legge regionale vengono stabiliti i criteri di concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dagli organi regionali, utilizzando il limite d' impegno di L. 1.590.000.000, assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica alla regione Lazio, per l' esercizio finanziario 1975 in applicazione dell' art. 3 del decreto - legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, ed erogati dagli istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 A favore delle aziende agricole singole ed associate la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale erogati dagli istituti di credito autorizzati all' esercizio del credito agrario di miglioramento per l' esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dall' art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Detti mutui saranno accordati con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole in misura non inferiore al 70 per cento dell' ammontare complessivo della somma di cui all' art. 1 della presente legge e con priorita' delle iniziative inerenti opere di irrigazione ed organici piani di ristrutturazione aziendale. Art. 3 Il concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente art. 2 sara' corrisposto per numero venti annualita', oltre a due annualita' per il periodo di preammortamento e sara' ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi delle vigenti disposizioni e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse dovuto ai mutuatari. Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso regionale nel pagamento degli interessi su detti mutui si fara' luogo con un unico decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ai sensi dell' art. 53 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928. Art. 4 I mutui di cui all' art. 2 sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle concernenti il << Fondo interbancario di garanzia >> di cui all' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive. Art. 5 Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui alla presente legge dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell' agricoltura competenti per territorio che provvederanno alla loro istruttoria tecnico - amministrativa. Le domande a suo tempo presentate e gia' istruite, non definite per mancanza di fondi, saranno inviate dagli uffici competenti allo assessorato regionale all' agricoltura. La Giunta regionale, su proposta dell' assessorato all' agricoltura e previo parere della commissione consiliare all' agricoltura, provvedera' all' approvazione delle iniziative autorizzando con nulla - osta l' istituto di credito prescelto alla concessione del mutuo agevolato. Art. 6 Al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, corrispondenti alla prima e seconda annualita' relative al limite d' impegno di cui al precedente art. 1: Entrata: Cap. 30502 - Contributi per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo L. 3.180.000.000. Spesa: Cap. 26.20.76 - Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti, ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive, dalle aziende agricole singole ed associate per il miglioramento e l' ammodernamento delle strutture fondiarie, in applicazione dell' art. 3 del decreto - legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125 L. 3.180.000.000. Le successive annualita' saranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi futuri. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 novembre 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 2 novembre 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |