L.R. 17 Settembre 1984, n. 59 |
Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione.
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(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27) Art. 1 La Regione, ai fini della celebrazione del quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della liberazione, realizza un programma organico per il biennio 1984/ 1985 di interventi volti a promuovere iniziative sul tema della pace, dei valori della resistenza e dello spirito di fratellanza universale, favorendo anche lo scambio di conoscenze tra i giovani ed ospitando giovani di altre nazioni. Art. 2 Il programma di interventi previsto dalla presente legge comprende: a) organizzazione di cerimonie celebrative, mostre, convegni e seminari di studio, nonche' ospitalita' di giovani stranieri in Italia; b) partecipazione a sostegno di iniziative analoghe a quelle indicate nella precedente lettera a) promosse da altri enti che concorrono ad attuare le finalita' di cui al precedente articolo 1; c) concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti per l' allestimento di manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche; d) concessione di contributi, fino al 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti, per la costituzione di musei e di centri di documentazione e biblioteche specializzate; e) concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati, ad organizzazioni sindacali e ad altre organizzazioni sociali regolarmente costituite, per la realizzazione di monumenti od opere d' arte ispirate ai temi indicati nel precedente articolo 1; f) concessione di premi per tesi di laurea e studi volti a diffondere la conoscenza degli eventi storici relativi alla lotta di liberazione, nella misura massima di L. 1.500.000 per ciascuna tesi di laurea e di lire 20 milioni per ciascuno studio. Art. 3 Per l' attuazione delle finalita' di cui al precedente articolo 1 e' altresi' costituito il << comitato per le celebrazioni del quarantennale della liberazione >>. Il comitato e' composto: a) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede; b) dall' Assessore alla cultura della Regione Lazio o da un suo delegato; c) dal sindaco del comune di Roma o da un suo delegato; d) dal sindaco del comune di Cassino o da un suo delegato; e) dai presidenti delle province del Lazio o dal loro delegati; f) da un rappresentante dell' associazione nazionale famiglie italiane martiri (ANFIM); g) da un rappresentante della federazione italiana associazioni partigiani (FIAP); h) da un rappresentante della federazione italiana volontari (FIVL); i) da un rappresentante dell' associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA); l) da un rappresentante dell' associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento nazisti (ANED); m) da un rappresentante della comunita' israelitica di Roma. Il comitato si avvale di una segreteria composta da due funzionari della Regione Lazio designati dal Presidente della Giunta regionale. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica per la durata del programma degli interventi di cui al precedente articolo 1. Esso ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed e' da questa dotato delle attrezzature e dei servizi necessari per il suo funzionamento. Spetta al comitato elaborare programmi coordinati di iniziative previste dal precedente articolo 2 e sottoporli, per la conseguente approvazione, di volta in volta ai competenti organi della Regione Lazio. I programmi devono essere corredati di una relazione illustrativa delle iniziative da attuare e del preventivo di spesa particolareggiato. Art. 4 La realizzazione del programma di interventi previsto dal precedente articolo 2 e' curata dalla Giunta regionale, la quale provvede ad adottare, di propria iniziativa o su proposte del comitato di cui al precedente articolo 3, i singoli provvedimenti di attuazione e di impegno della relativa spesa nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio indicati nel successivo articolo 5, fatto salvo quanto stabilito nella seconda norma finale e transitoria dello Statuto regionale. I contributi od i finanziamenti regionali concernenti gli interventi di cui al precedente articolo 2, lettere b), c), d) ed e) sono concessi previa presentazione di una relazione illustrativa delle manifestazioni o delle opere che il beneficiario intende realizzare, corredata della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato nonche' dell' indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti. Il contributo od il finanziamento concesso dalla Regione, secondo propria insidacabile valutazione della rilevanza dell' iniziativa da realizzare, e' vincolato alla destinazione indicata nella relazione presentata dal beneficiario e verra' erogato per il 30 per cento al momento in cui sara' divenuto esecutivo il relativo provvedimento di concessione e per il residuo 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La misura del contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata. La concessione del contributo puo' essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione indicata nella relazione presentata dal beneficiario all' atto della domanda ovvero nel caso in cui il beneficiario stesso non fornisca, nei termini fissati nel provvedimento di concessione, la documentazione richiesta per la definitiva erogazione del contributo. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme gia' erogate con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I premi per le tesi di laurea e gli studi previsti dal precedente articolo 2, lettera f) sono concessi tenendo conto della rilevanza dei temi trattati, delle qualita' del lavoro e del numero dei partecipanti, previa presentazione della tesi di laurea corredata di una segnalazione del rettore o del preside della facolta' o del direttore di dipartimento o del direttore dell' istituto universitario e dello studio corredato di una relazione di un professore universitario. L' istruttoria delle pratiche concernenti gli interventi previsti dalla presente legge e' curata dalla segreteria amministrativa della Presidenza della Giunta regionale. Art. 5 Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 rispettivamente la spesa di L. 600.000.000 e di L. 400.000.000, di cui per l' esercizio 1984 L. 250.000.000 per gli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettere a) e b), L. 300.000.000 per le iniziative di cui al precedente articolo 2, lettere c), d) ed e), L. 50.000.000 per gli interventi di cui al precedente articolo 2, lettera f). Per l' esercizio 1985 e' autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per gli interventi di cui al precedente articolo 2, lettere a) e b), L. 200.000.000 per le iniziative di cui al precedente articolo 2, lettere c), d) ed e), lire 100.000.000 per le iniziative di cui al precedente articolo 2, lettera f). La predetta spesa per l' anno finanziario 1984 viene iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli del relativo bilancio con le seguenti denominazioni e con gli stanziamenti accanto indicati: capitolo n. 16041: << Organizzazione o partecipazione a cerimonie celebrative, mostre >> L. 250.000.000 capitolo n. 16042: << Concessione di contributi fino alla misura del 100 per cento per allestimento manifestazioni, per la costituzione di centri di documentazione, per la realizzazione di monumenti od opere d' arte >> L. 300.000.000 capitolo n. 16043: << Concessione di premi per tesi di laurea e studi >> L. 50.000.000 Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede quanto a L. 600.000.00 relative all' anno finanziario 1984 mediante prelevamento in termini di competenza e di cassa dal capitolo n. 29001; quanto a L. 400.000.000 per l' anno finanziario 1985 con legge di approvazione del relativo bilancio di previsione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |