L.R. 27 Febbraio 1991, n. 10 |
Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1988, n. 0019,concernente: " Determinazione della diaria e rimborsi spese ai consiglieri regionali".
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Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, e' cosi' sostituito: "Art. 1 1. La diaria per i consiglieri regionali istituita con la legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, a fronte delle spese sostenute per il complesso delle attivita' inerenti l'esercizio del mandato a partire dal mese di gennaio 1991 e' fissata in L. 50.000 giornaliere. Tale diaria e'composta in misura pari all'ammontare di 18 presenze per ogni mese". Art. 2 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, e' cosi' sostituito: " Art. 2 1. Dalla data di entrata in vigore della presenta legge, ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio regionale e degli organismi consiliari, comporta per il consigliere una detrazione di L.50.000". Art. 3 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1988, n. 19, sono cosi' modificati: " 1. Ai consiglieri regionali residenti in localita' distanti oltre 15 chilometri dalla sede del Consiglio regionale sono corrisposte le spese di trasporto, determinate sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in diciotto volte il doppio della ldistanza tra il luogo di residenza e la sede del Consiglio regionale. 2. Tale corresponsione non avviene nei confronti dei consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio". Art. 4 1. Alla sepsa derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 26001 denominato: "Spese per le indennita' di carica spettanti ai componenti del Consiglio regionale". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |