L.R. 24 Maggio 1990, n. 58 |
Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali.
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(Pubblicata nel B.U. 09 giugno 1990, n. 16). Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, allo scopo di favorire l'attivita' di tutela, rappresentanza, valorizzazione delle persone portatrici di «handicaps» concede annualmente contributi annuali alle associazioni regionali dell'A.N.M.I.C. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), dell'U.I.C. (Unione italiana ciechi) e dell'E.N.S. (Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti), in relazione alla attivita' delle loro sedi regionali e locali. Art. 2 (Domanda del contributo) 1. Per la concessione del contributo dovra' essere inoltrata domanda servizi sociali entro il mese di aprile di ciascun anno, con una relazione acclarante l'attivita' da effettuare con il contributo regionale, la presumibile spesa, il numero degli associati, la loro partecipazione alle iniziative sociali. Art. 3 (Ripartizione del contributo) 1. La Giunta regionale ripartisce ed assegna annualmente i contributi previsti dalla presente legge tenuto conto delle attivita' da svolgere con particolare riguardo alla loro rilevanza sociale. 2. La Giunta regionale all'atto della ripartizione autorizza l'erogazione anticipata, in favore di ciascuna associazione, del 70 per cento del contributo assegnato, rinviando il saldo all'avvenuta presentazione del rendiconto di cui al successivo articolo 4. Art. 4 (Rendicontazione) 1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui e' stata effettuata l'erogazione, un analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute. 2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonche' l'irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca, da parte della Regione, dell'intero finanziamento concesso o di parte di esso. Art. 5 (Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria) 1. Per la finalita' prevista dal precedente articolo 1 e' autorizzata la spesa complessiva in termini do competenza e di cassa di L. 500 milioni. 2. La spesa di cui al precedente primo comma e' iscritta ad integrazione dello stanziamento del capitolo n. 14108 del bilancio regionale per l'anno 1990. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29841, con soppressione della lettera a) iscritta sotto il medesimo capitolo nell'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1990. Alla copertura dello stanziamento in termini di cassa si provvede mediante pari riduzione del capitolo n. 3l021 del predetto esercizio 1990. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |