L.R. 20 Dicembre 1993, n. 73 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 24, concernente: «Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario».
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1993, n. 36). Art 1 1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 24, sono soppresse le parole "e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi". Art.2 1. L'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1993, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, alla gestione degli interventi a favore degli studenti della terza universita' degli studi di Roma e dell'Accademia di belle arti di Roma provvede l'I.Di.S.U. dell'universita' "La Sapienza" e dell'Istituto superiore di educazione fisica I.S.E.F. di Roma, alla gestione degli interventi a favore degli studenti del libero istituto universitario Campus Bio- Medico provvede l'I.Di.S.U. dell'universita' di Tor Vergata Roma, mentre alla gestione degli interventi a favore degli studenti delle restanti accademie provvedono gli II.Di.S.U. presenti nel territorio provinciale in cui hanno rispettivamente sede le accademie stesse". Art. 3 1. All'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1993, le parole:"fino alla data del 31 agosto 1993" sono sostituite con le parole:"fino alla durata in carica dei commissari di cui all'articolo 2". Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |