L.R. 09 Settembre 1991, n. 47 |
Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 55 concernente: "Adeguamento del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari".
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(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1991, n. 27) Art. 1 1. L'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55. già sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1986, n.54, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della Regione Lazio e' determinato: 1) da una quota fissa di L.1.500.000 per ciascun gruppo. qualunque sia la consistenza numerica; 2) da una quota variabile pari a L.600.000 per ogni consigliere regionale facente parte del gruppo". Art. 2 1. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1983, n. 55, gia' modificato con l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonche'' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari, anche al fine di promuovere la partecipazione all'attivita' dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, e' assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura: L. 1.000.000 per gruppi di un consigliere; L. 1.200.000 per gruppi da due a tre consiglieri; L. 1.500.000 per gruppi da quattro a dieci consiglieri; L. 1.800.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri". Art. 3 1. All'onere relativo, conseguente all'applicazione della presente legge, calcolato in L. 249.600.000, si fara' fronte mediante riduzione per competenza e cassa del capitolo n. 31011 denominato: "Fondo di riserva per le spese impreviste", del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991, e corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo n. 26004 denominato: "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" del medesimo bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |