Universita' della terza eta'.

Numero della legge: 53
Data: 20 settembre 1993
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1993

L.R. 20 Settembre 1993, n. 53
Universita' della terza eta'.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3).

Art. 1

1. Le universita' della terza eta', comunque denominate, sono libere associazioni o enti senza fini di lucro, aventi finalita' culturali che, quale sia la loro natura giuridica, si danno ordinamento autonomi mediante propri statuti e regolamenti.


Art. 2

1. La Regione, con riferimento ai principi istituzionali e agli articoli 42 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove l'istituzione e le attivita' delle universita' della terza eta', comunque denominate, con le seguenti finalita':
a) la piu' ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalita' dei cittadini;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunita' in cui risiedono.

2. Tali finalita' si conseguono mediante:
a) attuazione di corsi e/o laboratori e la realizzazione di altre attivita' culturali collegate o collaterali;
b) promozione e sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, per il confronto tra culture generazionali diverse;
c) stimolazione allo studio della condizione «anziano» ed alla sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli anziani, ed il dialogo intergenerazionale;
d) promozione diretta o con altri enti di ricerche sulla condizione anziana;
e) partecipazione del volontariato.


Art. 3

1. Ogni universita' della terza eta' adotta, liberamente, un proprio statuto con il quale sono regolati gli organi, le competenze e le procedure relative al proprio funzionamento.

2. Le universita' della terza eta' hanno autonomia gestionale, organizzativa e didattica sia nella scelta dei corsi di insegnamento che dei relativi docenti.

3. Le universita' della terza eta' hanno autonomia finanziaria e contabile.

4. I mezzi finanziari sono assicurati alle universita' della terza eta' dalle quote associative, nonché dai contributi, privati e pubblici.


Art. 4

1. La Regione riconosce, su domanda, come libere universita' della terza eta', quelle universita' che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano regolarmente costituite come associazioni od enti culturali, con statuti e regolamenti che sanciscano e disciplinino le finalita' previste all'articolo ovvero siano strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore:
b) svolgano gia' da almeno due anni una regolare attivita', costituita da almeno sei corsi ed un totale annuo di 100 ore;
c) abbiano un corpo docente composto per almeno 2/3 da docenti laureati, professori universitari o di istituti medi, professionisti anche quiescenti;
d) abbiano autonomia finanziaria;
e) abbiano regolare struttura amministrativa;
f) siano aderenti ad una federazione o associazione di universita' della terza eta' a carattere nazionale.

2. La Regione istituisce un apposito albo delle universita' della terza eta' e verifica periodicamente il permanere dei requisiti anzidetti validi per l'iscrizione all'albo.


Art. 5

1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 4, la Regione interviene mediante contributi alle universita' della terza eta' istituite e/o gestite da associazioni o da enti senza fini di lucro ed iscritte all'albo regionale.


Art. 6

1. L'accesso ai corsi delle universita' della terza eta' e' libero, fatto salvo il pagamento della quota individuale relativa all'iscrizione e/o alla frequenza.

2. A fronte di particolari situazioni di bisogni i regolamenti delle universita' della terza eta' possono disporre esenzioni parziali o totali della quota individuale.


Art. 7

1. Al termine dell'anno accademico, l'universita' puo' rilasciare un attestato di frequenza ai corsi e alla fine del corso un diploma di merito, previo esame colloquio.


Art. 8

1. Le domande di ammissioni ai contributi regionali debbono contenere:
a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico contenente l'elencazione delle risorse finanziarie previste, ivi comprese le quote individuali dei frequentati, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 4;
c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente corredata da copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti.


Art. 9

1. 1 contributi vengono erogati con delibera della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare permanente competente. nelle seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attivita' integrative connesse alle materie dei corsi:
b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
c) fino al 50 per cento per spese di affitto e manutenzione delle sedi.


Art. 10

1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati assegnati; non possono essere utilizzati per altre finalita' e sono a parziale copertura dei costi preventivi.


Art. 11

1. Per le finalita' della presente legge la Regione istituisce sul proprio bilancio dell'anno 1993 il capitolo n. 44146 «Contributi regionali alle universita' della terza eta'» con lo stanziamento di lire 100 milioni, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo della somma all'uopo accantonata nel fondo globale capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera 1), del bilancio 1993.

2. Negli anni successivi al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.