L.R. 03 Gennaio 1986, n. 3 |
Integrazione della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26,recante: " Realizzazione dell' ospedale di Pietralata in Roma ".
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1986, n. 2) ARTICOLO UNICO L' art. 1 della legge regionale 21 marzo 1985, n. 26, recante: << Realizzazione dell' ospedale di Pietralata in Roma >> e' integrato dai seguenti commi: << L' ospedale di cui al precedente comma e' dichiarato di pubblica utilita' ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili; le espropriazioni ed i lavori concernenti l' opera anzidetta debbono iniziarsi entro ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e compiersi nei successivi trentasei mesi. Le funzioni riguardanti l' espropriazione e l' occupazione di urgenza degli immobili necessari per la realizzazione dell' ospedale di che trattasi sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale; ai relativi adempimenti esecutivi provvede il coordinatore del settore espropri e collaudazione lavori >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |