"Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali"

Numero della legge: 6
Data: 29 aprile 2004
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/2004

L.R. 29 Aprile 2004, n. 6
"Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali"


IL CONSIGLIO REGIONALE


Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:
Art. 1
(Finalità)

1. La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.


Art. 2
(Definizione di piccoli comuni)

1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti.


Art. 3
(Concessione dei contributi)

1. La tipologia delle emergenze socio-assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le emergenze devono attenere esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;
b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche;
c) nel caso in cui, a seguito dell’emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all’anno in cui si è verificata l’emergenza; per gli anni successivi l’intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all’articolo 51 della l.r. 38/1996 e successive modifiche.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell’ambito dell’UPB H41, un apposito capitolo denominato “Contributi a favore dei piccoli comuni per le emergenze socio-assistenziali” con lo stanziamento, di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dell’UPB T21 per l’importo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004., 2005 e 2006.





La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 29 aprile 2004

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.