Erogazione di contributi ai Comuni per le spese affrontate in occasione dell' effettuazione delle operazioni richieste per la redazone dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Numero della legge: 21
Data: 30 marzo 1974
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1974

L.R. 30 Marzo 1974, n. 21
Erogazione di contributi ai Comuni per le spese affrontate in occasione dell' effettuazione delle operazioni richieste per la redazone dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.


Art. 1

La Regione, nell' intento di promuovere lo sviluppo delle attivita' commerciali - giusta gli orientamenti sanciti dall' art. 45 del proprio Statuto - ed al fine di agevolare la realizzazione di un razionale assetto del settore, concede ai Comuni del Lazio, secondo le modalita' ed i criteri fissati nella presente legge, un contributo per le spese da essi affrontate per l' effettuazione delle operazioni connesse agli adempimenti richiesti per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all' art. 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426.


Art. 2

Il contributo, corrisposto a titolo di parziale rimborso delle spese di cui al precedente articolo e' cosi' commisurato:
- L. 100.000 per i Comuni aventi una popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti;
- L. 250.000 per i Comuni aventi una popolazione residente da 1.001 a 5.000 abitanti;
- L. 500.000 per i Comuni aventi una popolazione residente da 5.001 a 10.000 abitanti;
- L. 1.000.000 per i Comuni aventi una popolazione residente da 10.001 a 25.000 abitanti;
- L. 2.000.000 per i Comuni aventi una popolazione residente da 25.001 a 50.000 abitanti;
- L. 3.000.000 per i Comuni aventi una popolazione residente da 50.001 a 100.000 abitanti.
Per i Comuni di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il contributo e' fissato nella misura di L. 3.000.000; al Comune di Roma sara' concesso un contributo di L. 7.000.000.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo la classificazione dei Comuni secondo la popolazione residente e legale avviene sulla base dei dati pubblicati dall' Istituto Centrale di Statistica in relazione al censimento del 1971.


Art. 3

Il contributo e' deliberato - su proposta dell' Assessore all' Industria, Commercio e Artigianato - dalla Giunta regionale.


Art. 4

Per la le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1973, una spesa di L. 150.000.000. La spesa autorizzata e non impegnata nell' esercizio 1973 potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma del secondo comma dell' articolo 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


Art. 5

All' onere di L. 150 milioni, previsto dal precedente articolo 4 per l' esercizio 1973, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa stessa gravera' sull' istituendo capitolo 2813 con la seguente denominazione: << Contributi ai Comuni per le spese affrontate per l' effettuazione delle operazioni connesse con la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dal comma precedente, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' esercizio 1973.


Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1974
Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.