Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1972 regione Lazio.

Numero della legge: 42
Data: 25 agosto 1976
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1976

L.R. 25 Agosto 1976, n. 42
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1972 regione Lazio.



Art. 1

Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extratributarie, le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborso di crediti ed accensione di prestiti e per contabilita' speciali, accertate nell' esercizio finanziario 1972, per la competenza propria dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 62.382.129.616 delle quali furono riscosse L. 60.767.641.602 e rimangono da riscuotere L. 1.614.488.014 L' avanzo finanziario dell' esercizio 1971, determinato in lire 1.170.544.211, risulta totalmente impegnato per il pagamento dei residui passivi provenienti dalla gestione della contabilita' speciale degli anni 1970 e 1971.


Art. 2

Le spese correnti, le spese in conto capitale, le spese per il rimborso di prestiti e le spese per contabilita' speciali, impegnate nell' esercizio finanziario 1972, per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 60.414.564.508 delle quali furono pagate L. 23.769.427.184 e rimangono da pagare L. 36.645.137.324


Art. 3

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell' esercizio finanziario 1972, risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:
Entrate complessive L. 62.382.129.616
Spese complessive L. 60.414.564.508
Differenza L. 1.967.565.108
Entrate tributarie, entrate per attribuzione del gettito di tributi erariali, entrate extratributarie L. 60.815.595.501
Spese correnti L. 33.980.271.423
Differenza L. 26.635.324.078


Art. 4

I residui attivi dell' esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 2.500.000 dei quali furono riscossi nel 1972 L. 0 e restano da riscuotere al 31 dicembre 1972 L. 2.500.000


Art. 5

I residui passivi dell' esercizio finanziario 1971 risultano stabiliti in L. 1.173.044.211 tali residui, per effetto di operazioni di riaccettamento, furono ridotti dell' importo di L. 216.169.179 cioe' in L. 956.875.032 dei quali furono pagati nel 1972 L. 150.872.388 e restano da pagare L. 806.002.644


Art. 6

I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1972 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del' esercizio 1972 (art. 1) L. 1.614.488.014
Somme rimaste da riscuotere sui residui attivi dell' esercizio 1971 (art. 4) L. 2.500.000
Totale residui attivi al 31 dicembre 1973 L. 1.616.988.014


Art. 7

I residui passivi alla chiusura dell' esercizio 1972 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1972 (art. 2) L. 36.645.137.324 Somme rimaste da pagare sui residui dell' esercizio 1971 (art. 5) L. 806.002.644
Totale residui passivi al 31 dicembre 1973 L. 37.451.139.968


Art. 8

L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1972 e' stabilito in L. 2.183.734.287 in base alle seguenti risultanze:
Differenza, di cui all' art. 3 della presente legge, tra le entrate complessive e le spese complessive di competenza dell' esercizio finanziario 1972 L. 1.967.565.108
Minore accertamento dei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari 1970 e 1971 (art. 5 della presente legge) L. 216.169.179
Totale L. 2.183.734.287


Art. 9

E' approvato il conto di cassa reso dalla Tesoreria della regione Lazio per l' anno finanziario 1972; se ne da discarico al tesoriere.


Art. 10

E' autorizzata l' utilizzazione dell' avanzo di cui al precedente art. 8 - lire 2.183.734.287 - per il finanziamento di spese di carattere non ricorrente iscritte nel bilancio di previsione per l' anno finanziario 1975.


Art. 11

Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' anno finanziario 1972 comportano un avanzo di amministrazione di lire 114.460.346 in base alla seguente dimostrazione:
Entrate:
Somme trasferite dalla Giunta regionale durante l' esercizio 1972 L. 1.395.565.655
Interessi attivi sui fondi giacenti in Tesoreria L. 20.594.898
Varie ed eventuali L. 14.574.806
Totale entrate L. 1.430.735.359
Spese:
Somme pagate o rimaste da pagare sulla competenza dell' esercizio finanziario 1972 L. 1.316.275.013
Avanzo di amministrazione L. 114.460.346


Art. 12

L' avanzo di cui al precedente art. 11 - L. 114.460.346 - viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1976 al cap. 31002, che si istituisce sotto il titolo III, categoria X, rubrica 4, con la denominazione << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >>.
Per l' utilizzazione di detto avanzo, nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1976 viene introdotta la sottoindicata variazione in aumento:
cap. 27.27.60 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso >> L. 114.460.346.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 agosto 1976.
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 agosto 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.