Funzionamento dei Gruppi Consiliari.

Numero della legge: 6
Data: 15 marzo 1973
Numero BUR: 7
Data BUR: 23/03/1973

L.R. 15 Marzo 1973, n. 6
Funzionamento dei Gruppi Consiliari.



Art. 1

La presente legge disciplina, in conformita' di quanto disposto dagli artt. 11 e 17 dello Statuto, gli oneri per il funzionamento dei Gruppi Consiliari.


Art. 2

a) L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, d' intesa con il Presidente della Giunta, cura l' assegnazione ai vari Gruppi Consiliari delle Sedi e del personale necessario proporzionati alla consistenza numerica degli stessi e tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo.
b) L' Ufficio di Presidenza provvede, altresi', d' intesa con il Presidente della Giunta, all' allestimento ed arredo delle Sedi riservate ai vari Gruppi.


Art. 3

a) Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto ad un contributo mensile per le spese di funzionamento rappresentato:
1) da una quota di L. 300.000 quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;
2) da una quota variabile ragguagliata a L. 100.000 per ogni Consigliere Regionale iscritto al Gruppo.


Art. 4

a) Gli oneri conseguenti all' applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della piena autonomia funzionale e contabile dello stesso ai sensi dell' art. 11 dello Statuto.


Art. 5

a) La corresponsione del contributo di cui all' art. 3 a ciascun Gruppo decorre dal 1° luglio 1970.
b) L' Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedera' al conguaglio tra le somme dovute a ciascun Gruppo a titolo di quanto previsto dall' art. 3 n. 1 e 2 e quelle liquidate a titolo provvisorio per il periodo precedente l' entrata in vigore della presente legge.


Art. 6

L' onere relativo all' applicazione della presente legge, per gli anni 1970, 1971 e 1972 calcolato in L. 264.400.000 fa carico al cap. 1 dello Stato di Previsione del 1972, che presenta la necessaria disponibilita', e per gli anni successivi calcolato in L. 88.400.000 annui, ad apposito capitolo da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.