| L.R. 20 Febbraio 1974, n. 17 |
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Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 29- 5- 1973.
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Art. 1 L' art. 45 della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e' sostituito dal seguente: << L' ausiliario qualificato regola l' accesso agli Uffici, provvede al prelievo e spedizione della corrispondenza presso gli uffici postali; esegue piccole commissioni inerenti ai compiti di ufficio; provvede alla apertura e chiusura dei locali, nonche' ad ogni altra attivita' connessa alle anzidette mansioni >>. Art. 2 L' art. 46 della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e' sostituito dal seguente: << L' ausiliario svolge mansioni esclusivamente manuali che non richiedono particolare formazione ed esperienza >>. Art. 3 L' art. 80 della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: << Il personale regionale di cui all' articolo unico della legge 29- 5- 1973, n. 21, e' iscritto: - ai fini del trattamento pensionistico alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL); - ai fini della erogazione dell' assistenza malattie all' Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (ENPDEDP); - ai fini del trattamento di fine servizio all' Istituto Nazionale di Assistenza per i Dipendenti da Enti Locali (INADEL). Per le modalita' di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto. Fino alla data dell' inquadramento, ai dipendenti e' consentito il diritto di opzione in favore dell' Ente previdenziale di provenienza per quanto attiene il trattamento di pensione e di fine servizio >>. Art. 4 L' XI comma dell' art. 81 della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: << I criteri di cui al presente articolo si applicano, altresi', in favore del personale che abbia assunto servizio presso la Regione Lazio successivamente alla entrata in vigore della presente legge, sempre che la delibera relativa sia stata adottata dalla Giunta regionale, prima del 31 gennaio 1974 >>. Art. 5 L' art. 83 della legge regionale n. 20 del 29- 5- 1973 e' sostituito dal seguente: << Le operazioni di inquadramento di cui all' art. 81 dovranno terminare entro il 30- 6- 1974. L' inquadramento di cui all' art. 81 avviene a domanda dell' interessato da presentarsi entro il 31- 12- 1973, per il personale in servizio ed entro 10 giorni dalla data di assunzione in servizio per quelle unita' per le quali, alla data del 31- 12- 1973, non dovesse essere perfezionata la relativa deliberazione. Entro 20 giorni dalla data dalla quale l' Amministrazione regionale comunichera' il provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 84, l' interessato potra' comunicare, a pena di decadenza, la revoca della domanda di inquadramento. L' inquadramento nei ruoli organici decorrera' dalla data in cui ha avuto inizio l' attivita' di servizio dei singoli dipendenti presso la Regione Lazio e verra' effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso del personale a tale data. Per il personale che, al 31- 12- 1973 non risulta in servizio, l' inquadramento nei ruoli organici verra' effettuato sulla base dei titoli e dei requisiti in possesso alla data della chiamata in servizio. I singoli interessati possono chiedere di essere inquadrati con decorrenza posteriore all' effettivo inizio del servizio; non puo' - comunque - essere indicata una data posteriore a quella del 30- 6- 1974. Nella prima attuazione della presente legge e' ammesso l' inquadramento in ruolo a prescindere dal limite di eta' previsto dalle vigenti disposizioni >>. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - 2Ø comma della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 20 febbraio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 febbraio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |