L.R. 18 Agosto 1986, n. 25 |
Interventi regionali in favore di fondazioni di utilita' pubblica per il recupero e l' uso del patrimonio culturale.
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(Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1986, n. 24) Art. 1 (Finalita') La Regione, in armonia con i principi di cui all' articolo 45, secondo comma, ultimo periodo, del proprio statuto ed in attuazione dell' art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interviene, nell' ambito delle proprie competenze, per il sostegno e la costituzione di fondazioni di utilita' pubblica che abbiano come proprio scopo la valorizzazione di beni storici, culturali, scientifici, artistici, librario - archivistici, archeologici e monumentali presenti nel territorio regionale. Art. 2 (Beneficiari degli interventi) Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le fondazioni di cui agli artt. 12 e seguenti del codice civile, il cui patrimonio e' costituito da beni culturali rientranti nelle tipologie elencate nel precedente art. 1 e che operano nel territorio regionale per il recupero, il restauro e la conservazione dei beni stessi, nonche' per consentire la loro fruizione da parte della collettivita'. Nella concessione dei benefici la Regione privilegia le fondazioni di nuova costituzione che acquistano personalita' giuridica secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. Art. 3 (Natura degli interventi) Gli interventi di cui al precedente art. 1 consistono nella concessione di: a) contributi finanziari per lavori di recupero mediante restauro conservativo e di ristrutturazione o di consolidamento nonche' per la salvaguardia e l' organizzazione dei beni culturali che fanno parte del patrimonio della fondazione; b) contributi finanziari per favorire una larga accessibilita' pubblica al bene od ai beni culturali che fanno parte del patrimonio della fondazione ovvero per promuovere iniziative tendenti a sviluppare l' uso sociale. I contributi di cui al precedente comma vengono concessi nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio e non possono superare, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo art. 5, la misura dell' 80 per cento, per gli interventi indicati nella lettera a), e del 100 per cento, per quelli indicati nella lettera b) dello stesso comma. Art. 4 (Domanda di contributo) Per l' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti delle fondazioni di cui al precedente art. 2 inoltrano apposita domanda alla Regione Lazio, Assessorato alla cultura, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata da: a) atto di fondazione con relativi atto di dotazione patrimoniale, statuto e certificato attestante l' avvenuta registrazione della fondazione ai sensi dell' art. 33 del codice civile ovvero ricevuta della richiesta di iscrizione; b) relazione illustrativa circa la natura degli interventi da realizzare tra quelli indicati nel precedente art. 3, nonche' i tempi di realizzazione; c) progetto esecutivo con relativo computo metrico estimativo ed autorizzazione o concessione comunale per l' esecuzione dei lavori, quanto trattasi di interventi di restauro conservativo, di ristrutturazione, di consolidamento o di altri interventi interessanti beni immobiliari; d) autorizzazione della competente sovrintendenza, ove sussista vincolo ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089; e) impegno da parte del richiedente a consentire l' accesso nell' immobile a funzionari regionali incaricati del controllo sulla esecuzione dei lavori; f) preventivo di spesa particolareggiato; g) dichiarazione attestante eventuali interventi contributivi da parte di enti, istituti od altri organismi. L' Amministrazione regionale nella fase istruttoria puo', comunque, chiedere documentazione integrativa. Art. 5 (Concessione dei contributi) La Giunta regionale, scaduto il termine di cui al precedente art. 4, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare permanente, osservando quanto disposto dall' art. 2, secondo comma, della legge stessa e nel rispetto dei seguenti criteri: a) e' considerata ammissibile a contributo regionale esclusivamente la spesa a carico della fondazione; b) nella determinazione della misura del contributo deve tenersi conto della rilevanza pubblica dell' iniziativa di promozione culturale, desumibile anche dalla partecipazione finanziaria di altri enti, istituti ed organismi. Art. 6 (Erogazione dei contributi) Il contributo concesso dalla Regione e' vincolato alla destinazione indicata nella relazione di cui al precedente art. 4, primo comma, lettera b), e viene erogato per il 50 per cento a seguito della esecutivita' della deliberazione di cui al precedente art. 5 e per l' ulteriore 50 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute e della documentazione comprovante l' impiego del contributo stesso. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora sia accertata una spesa inferiore a quella preventivata. La concessione del contributo puo' essere revocata quando non sia rispettata la destinazione di cui al primo comma del presente articolo ovvero nel caso in cui la fondazione non fornisca il rendiconto e/ o la documentazione richiesti dal comma stesso. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme gia' erogate, con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 7 (Poteri ed indirizzi regionali) La Giunta regionale ai sensi dell' art. 26 del codice civile e nei limiti della delega di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove con provvedimenti amministrativi, sentita la competente Commissione consiliare permanente, il coordinamento dell' attivita' di piu' fondazioni perseguenti lo scopo di cui al precedente art. 1, sentiti comunque gli amministratori delle fondazioni interessate e nel rispetto della volonta' del fondatore. Per la formulazione di indirizzi e per l' esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni alle strutture amministrative della Regione di particolare e provata competenza circa la materia da trattare. La Giunta regionale, anche in attuazione dei principi di cui all' art. 34 del proprio statuto, puo' avvalersi della collaborazione delle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo per l' attuazione dei piani e dei programmi di intervento regionale in materia di promozione culturale. Art. 8 (Albo e consulta delle fondazioni) La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, provvede alla costituzione ed all' aggiornamento dell' albo delle fondazioni che rispondano alle finalita' di cui all' art. 1 della presente legge. E' altresi' istituita la consulta di dette fondazioni. Il regolamento della consulta di cui al precedente comma e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 9 (Norme finanziarie) Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1986 la spesa di L. 500 milioni. Detta somma sara' iscritta in termini di competenza e di cassa sul capitolo 16586 del bilancio per l' esercizio 1986 con la seguente denominazione: << Contributi per interventi regionali in favore di fondazioni per il recupero e l' uso del patrimonio culturale >>. La relativa copertura finanziaria e' costituita, ai sensi dell' art. 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato dal capitolo 29832 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1985). Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |