Proroga dei termini di cui all' art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all' art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalita' di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico - urbanistici e delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari.

Numero della legge: 61
Data: 18 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1976

L.R. 18 Dicembre 1976, n. 61
Proroga dei termini di cui all' art. 4, sesto comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71 ed all' art. 4, terzo comma, della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2 e modifica delle modalita' di approvazione del piano definitivo di azzonamento dei comprensori economico - urbanistici e delle unita' locali per i servizi sociali e sanitari.




Art. 1

I termini fissati dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, art. 4, sesto comma, e dalla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, art. 4, terzo comma, sono prorogati sino al 30 novembre 1976.


Art. 2

L' ultimo comma dell' art. 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, e' sostituito dal seguente: << Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti consorziati interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazione delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio - economica del territorio >>.


Art. 3

L' ultimo comma dell' art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e' sostituito dal seguente: << Ulteriori variazioni al piano possono essere adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane interessati, in caso di istituzione di nuovi comuni o di variazioni delle circoscrizioni dei comuni esistenti o qualora siano intervenute sensibili modificazioni della struttura socio - economica del territorio e delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali >>.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.