Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'annofinanziario 1993.

Numero della legge: 1
Data: 18 gennaio 1993
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1993

L.R. 18 Gennaio 1993, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'annofinanziario 1993.

(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1993, n. 3).

Art. 1

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio per l'anno finanziario 1993, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenuti nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale. Per la predetta gestione sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n.36 e nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1992 n.37. 2. La predetta autorizzazione e' estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n.853.


Art. 2

1. E' autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1993 e' contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1977, n.15. 3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nel bilancio del precedente esercizio 1992.


Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.