L.R. 17 Luglio 1989, n. 48 |
Delega alle province di funzioni amministrative in materia diqualita' dell' aria ai fini della protezione della salute edell' ambiente.
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(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1) Art.1 (Finalita' della legge) 1. La presente legge risponde al fine di conseguire il corretto ed efficace servizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di autorizzazioni alla costruzione, alla modificazione sostanziale e al trasferimento di stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilita', che possono provocare inquinamento atmosferico e di autorizzazioni provvisorie e definitive alla continuazione delle omissioni da impianti esistenti, nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Art. 2 (Funzioni amministrative delegate) 1. In deroga di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1965, n. 68, e' delegato alle province, in materia di tutela della qualita' dell' aria di fini della protezione della salute e dell' ambiente, l' esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Compete altresi' alle province l' adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Art. 3 (Modalita' di esercizio delle funzioni delegate ) 1. Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo 2 sono esercitate secondo le procedure e i criteri indicati negli articoli 7, 9, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e nel rispetto degli atti di programmazione, coordinamento e indirizzo della Regione. Art. 4 (Esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo ) 1. Per l' esercizio delle attivita' di vigilanza e controllo connesse con le funzioni amministrative delegate con la presente legge, le province si avvalgono dei servizi per l' igiene pubblica, dell' ambiente e dell' alimentazione per la prevenzione, l' igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro delle unita' sanitarie locali e dei presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9. Art. 5 (Potere di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle funzioni delegate. Direttive) 1. Il Consiglio regionale, ai fini della protezione della salute e salvaguardia dell' ambiente, emana indirizzi di carattere generale cui le amministrazioni provinciali devono attenersi per l' esercizio delle funzioni delegate, finalizzati anche al coordinamento e all' integrazione delle competenze dei diversi enti interessati. 2. La Giunta regionale, tenendo conto degli indirizzi di cui al precedente comma, impartisce direttive di attuazione e organizzazione agli enti delegatari. Art. 6 (Vigilanza e controllo sull' esercizio delle funzioni delegate) 1. La vigilanza e il controllo sull' esercizio delle funzioni delegate sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell' articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. La relazione di cui all' articolo 12, secondo comma della citata legge regionale, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno. Art. 7 (Personale e mezzi finanziaria per l' esercizio delle funzioni delegate ) 1. La Giunta regionale puo' provvedere, su proposta dell' assessore competente, in ragione delle proprie disponibilita' con propria deliberazione, al comando di personale regionale presso gli enti delegati a norma della presente legge. 2. La Regione rimborsa annualmente agli enti delegati le spese inerenti l' esercizio delle funzioni ad essi delegate con la presente legge. A tal fine, con legge di bilancio si provvede allo stanziamento delle somme necessarie, tenendo conto delle esigenze finanziarie di ciascun ente per l' esercizio delle funzioni delegate. Art. 8 (Deroga alle procedure per la delega di funzioni) 1. Le deleghe di cui alla presente legge sono conferite in deroga alle disposizioni previste dall' art. 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante l' improcrastinabile necessita' di evitare soluzioni di continuita' nell' esercizio dei compiti afferenti alla tutela della salute pubblica e dell' ambiente. Art. 9 (Abrogazione di norme regionale precedenti ) 1. E' abrogata la legge regionale 29 giugno 1979, n. 50. 2. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. Per il rimborso alle province inerenti l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e' istituito per memoria nel bilancio per l' anno 1989, il capitolo 13870 con la seguente denominazione: " Rimborso spese alle province per l' esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla Regione in materia di inquinamento atmosferico". (Spesa obbligatoria). Art. 11 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |