Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari».

Numero della legge: 66
Data: 23 dicembre 1994
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1994

L.R. 23 Dicembre 1994, n. 66
Modifica della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 concernente: «Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari».



Art. 1

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale del 31 ottobre 1994, n. 51 e' sostituita dalla seguente:
f) La tariffa praticata agli studenti sara' determinata in base al costo medio
effettivo del servizio. Tale costo medio effettivo sara' determinato sulla base delle spese correnti e degli oneri di ammortamento, previa deduzione di una quota percentuale delle tasse universitarie destinate al diritto allo studio (ai sensi dell'articolo 5, comma 15 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993 e dell'articolo 4, comma 1 della legge n. 1551 del 18 dicembre 1951), stabilita in base al rapporto tra i costi complessivi dei servizi destinati alla generalita' degli studenti e i costi complessivi del diritto allo studio sostenuti dalla Regione nello stesso anno.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.