L.R. 23 Novembre 1981, n. 31 |
Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981.
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(Pubblicato nel B.U. 10 dicembre 1981, n. 34) Art. 1 Alle aziende agricole singole ed associate, danneggiate dal nubifragio del 2 ottobre 1981 i contributi previsti dall' art. 3, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1980, n. 39, sono concessi nella misura massima dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con le modalita' indicate nell' art. 10 della legge stessa. Art. 2 Ai sensi dell' art. 5, 2° comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti singoli o associati e che abbiano subito danni superiori al 60 per cento di perdita delle produzioni in atto, e' concesso un contributo a fondo perduto nella misura massima di L. 7 milioni ad ettaro - coltura per colture in serre e di L. 3 milioni ad ettaro - coltura per le altre colture pregiate. Il contributo di cui al precedente comma e' concesso con le modalita' di cui all' art. 10 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 39. Art. 3 A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende non possono essere riattivate per la produzione in conseguenza della asportazione del suolo agrario o della sommersione dei terreni da materiali detritici sterili che non consentono ugualmente la rimessa a coltura in tempi brevi, viene concesso una tantum un contributo nella misura massima di L. 3 milioni, elevabile a L. 6 milioni per gli imprenditori agricoli a titolo principale e L. 18 milioni per le cooperative agricole di conduzione i cui soci non possono beneficiare dei contributi previsti dal presente comma per gli imprenditori singoli. Il contributo e' cumulabile con le altre provvidenze previste dagli artt. 1 e 2 della presente legge. Alla delimitazione, nell' ambito delle zone colpite dal nubifragio, delle aree nelle quali non e' possibile ripristinare le colture senza opere di bonifica e di sistemazione idraulico - agraria si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base degli accertamenti dei competenti settori dell' agricoltura dell' amministrazione regionale decentrata. La domanda di contributo, corredata dallo stato di famiglia del richiedente e dalla dichiarazione sostitutiva di notorieta' attestante la consistenza dell' azienda e dei danni subiti, deve essere presentata, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio, che provvede alla relativa istruttoria. Alla erogazione dei contributi provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Art. 4 Per le finalita' di cui al precedente art. 1 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di L. 600 milioni nel bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1981 sul capitolo n. 01227 di nuova istituzione, avente la seguente denominazione: << Interventi a favore delle aziende agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 1 >>. Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 01226 del bilancio 1981. Art. 5 Per le finalita' di cui al precedente art. 2 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di L. 400 milioni nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1981 sul capitolo numero 01229, di nuova istituzione avente la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole colpiti dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 2 >>. Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 01226 del bilancio 1981. Art. 6 Per le finalita' di cui al precedente art. 3 viene stanziata la somma in termini di competenza e di cassa di L. 200 milioni nel bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1981 sul capitolo n. 01228 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: << Contributo una tantum a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale delle aziende colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981, art. 3 >>. Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 08593 del bilancio 1981. Art. 7 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |