L.R. 24 Luglio 1987, n. 44 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio1987, n. 31, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987".
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(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1987, n. 0021, S.O. n. 3) Art. 1 I quadri << A >>, << B >>, << C >> allegati alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, devono ritenersi integrati con i capitoli, denominazioni, riferimenti legislativi ed importi integrativi introdotti con la presente legge. Art. 2 L' erogazione della somma iscritta al capitolo n. 14001 del bilancio regionale per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalita' e criteri: a) una prima erogazione sara' pari all' ammontare dei finanziamenti attribuiti ai comuni nell' anno 1986 per gli effetti della statuizione di cui all' art. 13 della legge regionale di bilancio 11 giugno 1986, n. 19, maggiorati del 5%; b) una seconda erogazione, ad esaurimento totale del fondo, sara' ripartita sulla base dei programmi che riguardino l' istituzione di nuovi servizi, il rifinanziamento di quelli esistenti, la riconversione e/ o la trasformazione degli interventi socio - assistenziali in riguardo ai soggetti istituzionalizzati. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all' applicazione della normativa statale vigente relativamente all' istituto dell' affidamento familiare. In casi eccezionali e' consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi della impossibilita' di trasformazione degli interventi socio - assistenziali a favore di tali soggetti. L' erogazione di cui alla lettera b) del precedente primo comma, sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale, che formulera' avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali, sentita la competente commissione consiliare permanente. Con atti amministrativi la Regione fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare, anche in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio - assistenziali dei comuni. Una aliquota non superiore all' 8% dei finanziamenti previsti al capitolo n. 14100 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata ad iniziative sperimentali nel campo dei servizi e delle iniziative sociali e per attivita' di studio e ricerca. Tale aliquota sara' ripartita, sulla base di un unico progetto, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. La Giunta regionale deve riferire annualmente alla competente commissione consiliare permanente sullo stato di attuazione del progetto. Art. 3 L' 85 per cento della somma iscritta al cap. n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' assegnata dalla Giunta regionale ai comuni, incrementando del 4% la somma agli stessi attribuita nell' anno 1986 con il piano di riparto di cui all' art. 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Il rimanente 15% sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune, dei fabbisogni e delle disponibilita' finanziarie degli stessi. Art. 4 E' confermata, per l' anno 1987, la norma di cui alla legge regionale 2 novembre 1984, n. 70 che autorizza la presentazione di garanzie fidejussorie rispetto alle obbligazioni finanziarie assunte dalla FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) Spa, fino alla concorrenza di L. 4 miliardi. E' autorizzata l' iscrizione della somma di lire 1.500 milioni al cap. 08005 ai sensi dell' art. 13 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, da destinare alla copertura degli oneri previdenziali maturati e non erogati; al fine di consentire l' assolvimento delle pendenze, nonche' la erogazione della predetta somma, il termine di tre mesi di cui all' art. 10, terzo comma, della medesima legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, si intende prorogato fino alla chiusura dell' esercizio finanziario 1987. L' ammontare dei trasferimenti agli IDISU (Istituiti per il diritto allo studio universitario) del Lazio di cui alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, e' determinato, al netto delle competenze al personale, per l' anno 1987 in L. 26.400.000.000 e viene iscritto al cap. 15332 del bilancio regionale per il medesimo anno. Lo stanziamento del predetto capitolo e', altresi', incrementato di lire 2 miliardi da destinare alla copertura di oneri afferenti all' esercizio finanziario 1986. E' autorizzata la stampa degli elaborati relativi ai piani paesaggistici della Regione Lazio la cui spesa prevista in L. 500.000.000 viene iscritta in apposito capitolo, che si istituisce nel bilancio 1987, con il n. 18201 e con la denominazione: << Spesa per la stampa e la pubblicazione degli elaborati relativi ai piani paesaggistici della Regione Lazio >>. Nel quadro << C >> allegato alla legge finanziaria 1987 e' introdotto il seguente oggetto: << Redazione del piano regionale dei trasporti >>, con lo stanziamento, sul bilancio pluriennale, di L. 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989. La copertura finanziaria per gli anni 1988 e 1989 e' assicurata mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 31001. Art. 5 A sostegno di iniziative dirette a favorire la valorizzazione agricolo - zootecnica dell' area di Maccarese anche attraverso progetti di ricerca, sperimentazione ed industrializzazione nel campo delle agro - biotecnologie, dell' automazione dei processi e del loro monitoraggio, dell' ottimizzazione energetica e del miglioramento dell' ambiente, nonche' della qualificazione o riconversione del personale, viene stanziato un fondo speciale di L. 200 milioni da trasferire all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) per la contrazione di un mutuo finalizzato alla erogazione dei predetti contributi. Il suddetto importo verra' iscritto al cap. n. 01502 del bilancio 1987. Art. 6 L' utilizzazione della somma di L. 1.800.000.000 da iscrivere al cap. n. 11201 e' destinata al rimborso al comune di Velletri delle spese sostenute per i lavori urgenti di ripristino del tombamento del collettore denominato << Fosso della Regina >> nel centro abitato del medesimo comune. Art. 7 All' articolo 5 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, e' aggiunto il seguente comma: << A valere dall' anno 1987 sono confermate le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |