Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione articolo 13 leggeregionale 18 novembre 1991, n. 74.

Numero della legge: 29
Data: 22 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 07/06/1995

L.R. 22 Maggio 1995, n. 29
Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione articolo 13 leggeregionale 18 novembre 1991, n. 74.

(Pubblicata nel B.U. 07 giugno 1995, n. 15, S.O. n. 5)


Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n.46 e' sostituito dal seguente:

"Gli organismi preposti alla gestione possono avvalersi della consulenza del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74".


Art. 2

1. Il comitato tecnico scientifico previsto negli: articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8; articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10; articolo 6 della legge regionale 19 settembre 1983, n. 66; articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2; articolo 5 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 41; articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 94; articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47; articolo 5 della legge regionale 13 febbraio 1987, n. 15; articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21; articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 50; articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 56; articolo 8 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66; articolo 5 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79; articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41; articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 55; articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 70; articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 45, e' sostituito dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991.


Art. 3

1. L'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53 e' sostituito dal seguente:

"1. I compiti di consulenza tecnica su richiesta del Consiglio regionale, della Giunta regionale, nonche' delle province e dei comuni, nella materia di cui alla presente legge, spettano al comitato tecnico scentifico di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991."


Art. 4

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 1968, n. 69 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 5.
(Compiti del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 del 1991)

1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 74 dei 1991 con il compito, fra l'altro, di:
a) esprimere pareri su tutte le problematiche inerenti gli aspetti idrologici, idrogeologici e geologici richiesti dal settore competente;
b) esprimere pareri riguardo alla debilitazione delle
aree di salvaguardia delle sorgenti e pozzi, alla stabilita'
dei versanti e alle particolari problematiche legate alle attivita' estrattive ed alla localizzazione di discariche, richiesti dal settore competente;
c) esprimere pareri in relazione a proposte di modifica delle aree soggette a vincolo idrogeologico, delle aree incluse nel piano regionale delle attivita' estrattile, e delle aree di protezione delle sorgenti e pozzi».


Art. 5

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale n.69 del 1968 e' abrogato.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.