| L.R. 09 Giugno 1975, n. 47 |
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Indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone vietate all' esercizio venatorio e da specie animali di notevole interesse scientifico.
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Art. 1 La Regione, al fine di garantire l' integrita' della rendita agricola agli operatori del settore, concede ai proprietari o possessori di terreni ed agli allevatori che ne facciano richiesta, esclusi quelli compresi nelle riserve di caccia, un indennizzo atto a risarcire i danni effettivi cagionati dalla fauna selvatica nei comprensori sottratti per legge al libero esercizio venatorio. Art. 2 La Regione, al fine di salvaguardare l' esistenza di alcune specie di fauna selvatica in via di estinzione, di eccezionale interesse scientifico, anche a livello internazionale, concede, ai proprietari o possessori di terreni ed agli allevatori che ne facciano richiesta, un indennizzo atto a risarcire i danni effettivi cagionati nel territorio della regione dalle seguenti specie animali: a) orso bruno marsicano (ursus arctos marsicanos); b) lupo (canis lupus italicus); c) aquila reale (aquila chysaetos). Art. 3 L' accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni sono demandati agli Ispettorati ripartimentali delle foreste per quanto riguarda il patrimonio zootecnico ed i soprassuoli boschivi e agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura per quanto riguarda le colture in atto. Detti Ispettorati riceveranno gli accreditamenti dei fondi dalla Regione. Art. 4 I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati nella misura del 100% del valore di mercato del capo di bestiame al momento del danno. I danni causati alle colture ed ai soprassuoli boschivi sono liquidati nella misura del 100% del valore del prodotto perduto. Art. 5 Gli indennizzi di cui al precedente articolo vanno considerati integrativi di quelli eventualmente concessi da altri Enti ed associazioni per gli stessi danni. Art. 6 Non si fa luogo all' erogazione dell' indennizzo per alcun danno, qualora l' animale che lo ha determinato, venga ucciso dal proprietario del bene danneggiato o da chi per esso, tranne per casi di comprovata legittima difesa. Art. 7 La liquidazione dei danni prevista dalla presente legge va effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della domanda agli Ispettorati agrari e forestali. Art. 8 Per l' erogazione degli indennizzi viene stanziata la somma di L. 80 milioni per ogni esercizio finanziario a decorrere dal 1975. Art. 9 All' onere di 80 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 2981 (punto 2) del bilancio di previsione per l' anno 1975 ed iscrizione della somma stessa al cap. 1762 da istituirsi nel medesimo bilancio con la seguente denominazione: << indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica nelle zone vietate all' esercizio venatorio e da specie animali di notevole interesse scientifico >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 10 La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |