Disposizioni di attuazione dell' articolo 41 e della tabella<< A >> della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

Numero della legge: 6
Data: 17 gennaio 1981
Numero BUR: 2
Data BUR: 19/01/1981

L.R. 17 Gennaio 1981, n. 6
Disposizioni di attuazione dell' articolo 41 e della tabella<< A >> della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

(Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 1981, n. 2, S.O. n. 2)


ARTICOLO UNICO

In sede di concreta applicazione dell' articolo 41 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 e dell' allegata tabella << A >>, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
Ai fini della corrispondenza delle carriere di provenienza alle qualifiche funzionali regionali valgono le qualificazioni formali degli ordinamenti di provenienza nonche' quelle effettuate dalla Regione in sede di applicazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della individuazione delle qualifiche terminali delle carriere esecutive e di concetto si considerano le qualifiche terminali anche conseguite in applicazione dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, previste nello sviluppo di carriera dagli ordinamenti di provenienza, purche' la carriera si articoli in almeno tre qualifiche. Ove l' ordinamento di provenienza preveda meno di tre qualifiche, per la equiparazione della posizione di provenienza alle qualifiche terminali necessita che il dipendente abbia maturato nella carriera di provenienza, alla data del 10 dicembre 1974, almeno otto anni di servizio.
Ai fini dell' attribuzione al personale proveniente da enti diversi dallo Stato delle qualifiche terminali, ai sensi dell' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - sempreche' ne spettino i benefici - nel caso di carriere articolate in un numero di qualifiche pari o superiori al numero di quelle delle corrispondenti carriere statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le qualifiche intermedie si ritengono unificate secondo i criteri di fusione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Le qualifiche terminali delle carriere diverse dalle direttive si intendono comunque raggiunte da parte del personale che, alla data del 10 dicembre 1974, abbia maturato nella carriera l' anzianita' di almeno otto anni di servizio, ridotti ad anni sette per il personale della carriera di concetto appartenente ai ruoli tecnici.
Per le carriere direttive ai fini dell' equiparazione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione necessita un' anzianita' nella carriera, alla data del 10 dicembre 1974, di anni quattro e mesi sei, ridotti a tre anni e mesi sei per il personale tecnico.
Le anzianita' pregresse maturate al 10 dicembre 1974 si determinano secondo i criteri di cui all' ottavo comma dell' articolo 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale di pari data n. 21, con le limitazioni previste dal secondo e terzo comma dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.