L.R. 25 Giugno 1996, n. 23 |
NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEI DISCIOLTI CONSORZIDI BONIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15 LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO1984, N. 4.
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Art. 1 1. La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo del personale degli uffici regionali dei dipendenti di ruolo e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i soppressi consorzi di bonifica montana alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, che hanno prodotto istanza di trasferimento alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 1984 e successivamente messi a disposizione della Regione Lazio. Art. 2 1. L'inquadramento nel ruolo regionale anche in sovrannumero decorre dal 1° gennaio 1994. Il personale in sovrannumero e'riassorbibile alla data di attuazione delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Il servizio prestato dal personale dalla data di messa a disposizione alla data di inquadramento e' considerato servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione Lazio a tutti gli effetti. 2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali viene effettuato sulla base della sottoindicata tabella in relazione alla posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1993. 1^ fascia 1^ qualifica 2^ fascia 2^ qualifica 3^ fascia 3^ qualifica 3^ fascia personale assunto dal 27.10.1978 addetto cumulativamente sia ai lavori di copia e fotocopia che ad altre mansioni esecutive di ufficio; personale assunto ante 27.10.1978 addetto esclusivamente a lavori di copia e fotocopia, dattilografia e stenografia. 4^ qualifica 4^ fascia 4^ qualifica 4^ fascia operai specializzati addetti ad escavatori ed elettromeccanici impiantisti 5^ qualifica 5^ fascia 5^ qualifica 5^ fascia capi operai preposti a manutenzione con alle dipendenze subordinati 6^ qualifica 6^ fascia 7^ qualifica 7^ fascia e 7^ fascia quadro 8^ qualifica Dirigente qualifica funzionale dirigenziale Art. 3 1. La posizione economica di inquadramento e' determinata sulla base dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1993 ai sensi del C.C.N.L. in vigore dal 1° gennaio 1990. 2. Qualora il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1993, escluse le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale, sia superiore a quello spettante all'atto dell'inquadramento, la differenza derivante dagli aumenti biennnali maturati e' conservata quale retribuzione individuale di anzianita'. L'ulteriore eventuale eccedenza e' attribuita quale valore differenziale di inquadramento riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Art. 4 1. Al personale contemplato dall'articolo 1, in quanto messo a disposizione della Regione Lazio a seguito della soppressione degli enti di appartenenza, disposti dalla legge regionale n. 4 del 1984, vigente da data anteriore alla legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano le disposizioni di quest'ultima legge. Conseguentemente il personale predetto, con decorrenza dalla data di messa a disposizione della Regione e' iscritto: a) ai fini dell'assistenza sanitaria: alla competente gestione, secondo la normativa vigente per il servizio sanitario nazionale; b) ai fini dell'indennita' per morte: all'ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - E.N.P.D.E.P.; c) ai fini dell'indennita'di premio per servizio:all'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti di enti locali - I.N.A.D.E.L.; d) ai fini del trattamento pensionistico: alle competenti casse amministrate dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. Sono fatte salve le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 482 del 1988. 2. Restano ferme le esaurite situazioni pensionistiche e di fine rapporto del personale comunque cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al personale contemplato all'articolo 1, si applicano se ne ricorrono i presupposti e nei limiti di questi, le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67. In applicazione di quest'ultima e conformemente alle previsioni della stessa, al personale predetto ed ai suoi aventi causa la Regione assicura un trattamento previdenziale, per ogni anno di servizio, pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda, comprendente i medesimi elementi quali, allo stesso fine l'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L. prende a base del calcolo dell'indennita' premio di servizio. 4. Il personale interessato all'applicazione della legge regionale di cui al comma 3 deve produrre apposita domanda, nel termine perentorio di giorni novanta dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. Si applicano tutte le altre disposizioni vigenti non in contrasto con le presenti. Art. 5 1. L'onere finanziario per l'applicazione della presente legge, previsto in lire 100 milioni grava in termini di competenza, sul capitolo n. 14101 del bilancio di previsione 1996 che presenta la necessaria disponibilita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |