L.R. 23 Marzo 1995, n. 11 |
Applicazione legge 12 gennaio 1994, n. 30 - Effetti sospensione componenti Consiglio e Giunta regionale.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1995, n. 9, S.O. n. 3) Art. 1 1. Al consigliere regionale sospeso ai sensi della legge 12 gennaio 1994, n. 30, e' corrisposto, per la durata della sospensione un assegno pari all'indennita' di cui all'articolo 1, punto d), della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, ridotta del 40 per cento. Art. 2 1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica dalla data di notifica alla Presidenza del Consiglio regionale del provvedimento governativo che dispone la sospensione del consigliere regionale. Art. 3 1. Il consigliere sospeso, ha facolta' di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella stessa misura effettuata dai consiglieri in carica. 2. Al consigliere che sostituisce temporaneamente quello sospeso compete, per la durata della supplenza, il trattamento complessivamente spettante ai consiglieri in carica Art. 4 1. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, e' corrisposto con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza fra l'assegno erogato, di cui al comma 1, e l'indennita' ad esso spettante. 2. Al consigliere che si e' avvalso della facolta' di continuare volontariamente, durante il periodo di sospensione, il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio nella misura effettuata dai consiglieri in carica, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, viene corrisposto un assegno pari all'ammontare differenziato dell'importo volontariamente versato. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |