| L.R. 22 Febbraio 1975, n. 29 |
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Disciplina delle convenzioni di cui all' art. 18 della legge n. 386 del 17 agosto 1974.
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ARTICOLO UNICO Le convenzioni previste dall' art. 18 della legge n. 386 del 17 agosto 1974, che saranno stipulate dalla Regione, dovranno essere limitate alle prestazioni ospedaliere propriamente dette, con esclusione di qualsiasi trattamento facoltativo o integrativo. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1975 Il visto del Commissario di Governo e' stato apposto il 17 febbraio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |