L.R. 16 Settembre 1983, n. 62 |
Assestamento del bilancio di previsione della RegioneLazio per l' anno finanziario 1983.
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1983, n. 28, S.O. n. 1) Art. 1 Nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all' allegato n. 1 alla presente legge. Art. 2 Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1983 sono introdotte le variazioni di cui all' allegato n. 2 alla presente legge. Art. 3 L' allegato n. 1 al quadro generale riassuntivo del bilancio regionale di previsione per l' anno finanziario 1983 e' sostituito con il testo di cui all' allegato n. 3 della presente legge. Art. 4 All' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 sono aggiunte le seguenti voci: capitolo n. 25832 - lettera f) - Intervento regionale per le celebrazioni del centenario di Raffaello: L. 200.000.000 per l' anno 1983; capitolo n. 25851 - lettera a) - Incentivi per favorire la diffusione della documentazione e dell' informazione regionale: L. 100.000.000 per l' anno 1983. Nello stesso elenco la lettera v) del capitolo n. 25802 e la lettera a) del capitolo n. 25841 sono soppresse. Art. 5 Ferme restando le disposizioni e le prescrizioni contenute nell' articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21, l' autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui entro l' anno 1983, con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' stabilita in L. 302.510.000.000, elevata di L. 20.000.000.000 per il finanziamento dell' integrazione regionale dell' assegnazione per il 1983 del fondo pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151. La rata di ammortamento del mutuo, rispettivamente per interessi e capitale, e' iscritta ai capitoli n. 09999 e n. 28114 contenuti nell' allegato n. 2 alla presente legge. Art. 6 L' integrazione di L. 3.000.000.000 dello stanziamento del capitolo n. 16202 incluso nell' allegato n. 2 alla presente legge e' destinato all' erogazione di un contributo di pari importo a favore del teatro dell' opera di Roma. Art. 7 Il bilancio pluriennale allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983, nonche' gli altri prospetti allegati al medesimo bilancio si intendono aggiornati in conformita' delle variazioni, disposizioni e riferimenti recati dalla presente legge e relativi allegati. Art. 8 Per la redazione di studi di fattibilita' e progettazione di massima dell' intervento previsto al capitolo n. 25822 - lettera B) dell' elenco n. 4 allegato alla legge regionale 30 marzo 1983, n. 21, e' autorizzata, nell' ambito delle competenze attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, la spesa di L. 2.000.000.000 che viene iscritta, mediante parziale utilizzazione dei fondi stanziati nella medesima voce del predetto fondo globale, nel capitolo di nuova istituzione n. 10310 denominato: << Spese per studi di fattibilita' e progettazione di massima per la depurazione delle acque della valle del Sacco >>. Per l' attuazione di interventi attraverso trasferimenti in capitale ed interessi agli enti locali per la realizzazione di depuratori nelle localita' interne di interesse turistico nonche' lungo la fascia costiera del Lazio viene iscritta, al fondo globale di cui al capitolo n. 25842 dell' elenco n. 4 apposita lettera C) con uno stanziamento di lire 2.000.000.000. Per l' attuazione del progetto di intervento elaborato dalla III comunita' montana per un piano di lotta e controllo delle parassitosi, e' autorizzata la spesa di L. 60.000.000 che viene iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 13210 denominato: << Contributo alla unita' sanitaria locale RM/ 21 per il finanziamento del progetto della III comunita' montana di interventi per il controllo delle parassitosi bovine per il bestiame brado >>. Art. 9 Per l' attuazione di un intervento finalizzato al disinquinamento del lago di Canterno, lo stanziamento del capitolo n. 25822 e' integrato della somma di L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29001. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |