L.R. 02 Aprile 1973, n. 13 |
Recante modifiche alla " Legge generale sui trasporti pubblici in concessione " 2 aprile 1973, n. 12.
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Art. 1 Il primo periodo del quarto comma dell' art. 5 della legge regionale " Legge generale sui trasporti pubblici in concessione " approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 e' sostituito dal seguente: " Trascorso tale termine, qualora l' accordo tra le parti non sia stato ancora raggiunto, nei successivi otto giorni il concessionario che cessa dal servizio potra' egualmente cedere in proprieta' gli impianti fissi ed il materiale rotabile al concessionario subentrante. In tal caso le parti potranno stabilire, nel rispetto delle norme in argomento di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modifiche, di rimettersi per la determinazione di quanto dovuto ad un collegio di arbitratori, che potranno esplicare il loro mandato secondo equita', nel rispetto dei criteri di cui al secondo comma del presente articolo ". Art. 2 Il quinto comma dell' art. 5 della legge regionale " Legge generale sui trasporti pubblici in concessione " approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 e' sostituito dal seguente: " Qualora il concessionario che cessa il servizio non dovesse provvedere all' effettiva consegna per il trasferimento di proprieta' degli impianti fissi e del materiale rotabile al concessionario subentrante entro il termine di cui sopra, salvo quanto decideranno le parti, non avra' applicazione il quarto comma del presente articolo ". Art. 3 Il terzo comma dell' art. 6 della legge regionale " Legge generale sui trasporti pubblici in concessione " approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 e' sostituito dal seguente: " I crediti di cui sopra sono opponibili in compensazione, in quanto prevista dalle norme di legge in vigore, su indennizzo previsto dall' articolo 5 ". Art. 4 Al comma cinque dell' art. 8 della legge regionale " Legge generale sui trasporti pubblici in concessione " approvata dal Consiglio regionale il 1° marzo 1973 le parole "la sicurezza" sono sostituite con la parola " efficienza ". Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |