Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41. Norme di perequazione e di revisione dell' inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

Numero della legge: 4
Data: 19 gennaio 1980
Numero BUR: 3
Data BUR: 01/02/1980

L.R. 19 Gennaio 1980, n. 4
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41. Norme di perequazione e di revisione dell' inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.






Art. 1

Il personale regionale che ha fruito della disposizione di cui all' articolo 81, comma sesto, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' chiedere che l' inquadramento, gia' effettuato, sia modificato sulla base della tabella B), allegata alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, da applicarsi in relazione alla qualifica di provenienza. L' anzianita' risultante e' valutata, nella attuale qualifica funzionale secondo il principio fissato nell' articolo 81 della detta legge regionale n. 20, nella misura del 75 per cento.
A detto personale si applicano, altresi', le disposizioni di cui all' ultimo comma dell' articolo 3, nonche' dell' articolo 7 della richiamata legge regionale n. 41 del 1977. L' articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41 e' abrogato.
Al personale di cui al primo comma, in relazione alle posizioni di carriera, conseguite anche per effetto dello articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non puo' essere comunque attribuita, nella qualifica funzionale d' inquadramento, una posizione economica maggiore di quella indicata nella tabella allegata.



Art. 2

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto in annue L. 150 milioni, si provvedera' per il 1979 mediante prelevamento della somma di L. 150 milioni dal capitolo n. 990031 del bilancio regionale 1979, ed integrazione di pari importo del capitolo n. 525011 del bilancio del medesimo anno.
All' onere relativo agli anni precedenti previsto in L. 300 milioni, si provvede mediante integrazione del medesimo capitolo n. 525011 del bilancio 1979, previo prelevamento di pari importo dal capitolo n. 990031.



ALL.1
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE << MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 1977, N. 41 NORME DI PEREQUAZIONE E DI REVISIONE DELL' INQUADRAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI REGIONALI
CON INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 1973, N. 20 >>. TABELLA DI COMPARAZIONE
ATTO ALLEGATO
Accanto alle sottoelencate qualifiche di provenienza comprensive anche del beneficio
articolo 68 DPR n. 748 del 1972
viene indicata la posizione economica
massima conferibile( Tab B) legge regionale n. 41 del 1977:
// Segretario capo (parametro 370) + 5 aumenti biennali ex parametro 370 o ex coeff. 500 III classe + 2 aumenti biennali;
// Segretario capo (parametro 370) ex parametro 297 o ex coeff. 402 III classe;
// Segretario capo (parametro 370) ex parametro 255 o ex coeff. 325 II classe + 2 aumenti biennali;
// Segretario principale (parametro 255) ex parametro 218 o ex coeff. 271 II classe + 1 aumento biennale;
// Segretario principale (parametro 255) ex parametro 178 o ex coeff. 229 I classe + 2 aumenti biennali;
// Segretario principale (parametro 255) ex parametro 160 o ex coeff. 202 I classe;
// Segretario (parametro 160) + 5 aumenti biennali ex avventizio 2a categoria I classe;
// Coadiutore superiore (parametro 245) + 5 aumenti biennali ex parametro 245 o ex coeff. 325
III classe + 2 aumenti biennali;
// Coadiutore superiore (parametro 245) ex parametro 213 o ex coeff. 271 III classe;
// Coadiutore superiore (parametro 245) ex parametro 183 o ex coeff. 229 II classe + 2 aumenti biennali;
// Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 163 o ex coeff. 202 II classe + 1 aumento biennale;
// Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 133 o ex coeff. 180 I classe + 2 aumenti biennali;
// Coadiutore principale (parametro 183) ex parametro 120 o ex coeff. 157 I classe;
// Coadiutore (parametro 120) + 5 aumenti biennali ex avventizio III categoria I classe;
// Commesso capo (parametro 165) + 5 aumenti biennali ex parametro 165 III classe;
//Commesso capo (parametro 143) + 5 aumenti biennali ex parametro 143 II classe + 2 aumenti biennali;
//Commesso capo (parametro 143) ex parametro 133 II classe;
// Commesso capo (parametro 143) ex parametro 115 I classe;
// Commesso capo (parametro 143) ex parametro 100 I classe;
// Commesso (parametro 100) + 5 aumenti biennali ex avventizio 4a categoria I classe;
// Operaio qualificato (parametro 173) + 5 aumenti biennali ex parametro 173 III classe;
// Operaio qualificato (parametro 146) + 5 aumenti biennali ex parametro 146 II classe;
// Operaio qualificato (parametro 129) + 5 aumenti biennali ex parametro 129 I classe;
// Operaio (parametro 129) + 5 aumenti biennali ex salariato qualificato non di ruolo I classe;
// Operaio comune (parametro 153) + 5 aumenti biennali ex parametro 153 III classe;
// Operaio comune (parametro 133) + 5 aumenti biennali ex parametro 133 II classe;
// Operaio comune (parametro 115) + 5 aumenti biennali ex parametro 115 I classe;
// Operaio comune (parametro 115) + 5 aumenti biennali ex salariato comune non di ruolo I classe.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.