Sedi uniche provinciali della Regione Lazio.

Numero della legge: 85
Data: 30 dicembre 1989
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1990

L.R. 30 Dicembre 1989, n. 85
Sedi uniche provinciali della Regione Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1990, n. 3)


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione promuove il processo di decentramento funzionale nelle materie di propria competenza in attuazione dell' articolo 118 della Costituzione della Repubblica e delle leggi regionale 13 maggio 1985, n. 68 e 11 aprile 1986, n. 17.

2. A tal fine la Regione persegue un migliore coordinamento nell' esercizio delle funzioni relative ai servizi erogati dalle strutture regionali decentrate e la valorizzazione delle prestazioni di lavoro del personale regionale operante in dette strutture attraverso la definizione di modelli organizzativi compatibili con esigenze di mobilita' dello stesso e di raccordo con altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle delegate all' esercizio di funzioni amministrative regionali.

3. Pertanto la Regione realizza, nei comuni di capoluogo di provincia, sedi uniche per i settori e gli uffici regionali che operano nel relativo ambito provinciale.

4. Dette sedi saranno altresi' dotate di ambienti e di servizi adeguati per l' esercizio delle funzioni proprie dei consiglieri regionali e per la rappresentanza del Consiglio e della Giunta regionali, al fine di consentire un sistematico e proficuo rapporto fra la Regione e gli altri soggetti istituzionali, le forze politiche, le parti sociali ed i cittadini.

5. La realizzazione delle sedi uniche provinciali e' attuata mediante:
a) la costruzione di nuovi edifici;
b) l' acquisto di immobili che, opportunamente adattati, per la loro collocazione nell' assetto urbanistico locale per le caratteristiche costruttive siano rispondenti alle finalita' della legge;
c) la ristrutturazione di immobili di proprieta' pubblica che, a lavori ultimati, risultino possedere i medesimi requisiti di cui alla precedente lettera b).

6. Nella individuazione degli immobili di cui alle lettere b) e c) e' data proprio a quelli che, disponendo dei necessari requisiti di funzionalita', investano particolare pregio storico, architettonico ed artistico.


Art. 2
(Individuazione ed acquisizione delle aree )

1. La Regione, sentiti il comune e la provincia interessati, individua le aree per la costruzione degli edifici da adibire alle sedi uniche provinciali di cui alla presente legge.

2. Le aree di cui al precedente comma sono individuate, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con deliberaione della Giunta regionale, previo parere di apposita commissione.

3. Detta commissione e' composta dal responsabile del settore decentrato dell' assessorato regionale ai lavori pubblici per la provincia di competenza, da un funzionario dell' assessorato regionale all' urbanistica ed assetto del territorio, da un funzionario dell' assessorato regionale al demanio e patrimonio, dal sindaco del comune dove l' immobile deve essere realizzato e dal presidente della relativa provincia. La commissione e' presieduta dall' assessore regionale al demanio e patrimonio.

4. Il responsabile del settore decentrato dell' assessorato regionale ai lavori pubblici, il sindaco ed il presidente della provincia possono essere sostituiti da lo delegati in caso di assenza o di impedimento.

5. Qualora le aree ricadono in zone genericamente destinate a servizi pubblici dai vigenti strumenti urbanistici e nel caso di scelta di aree non conformi a strumenti urbanistici approvati sara' tempestivamente attivata la procedura perche' i competenti organi del comune interessato si determinino in ordine alla nuova destinazione dell' area.

6. La deliberazione comunale riguardante la nuova destinazione dell' area, se assunta, equivale a variante al piano regolatore generale ed agli altri strumenti urbanistici a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Tale variante, in deroga alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni, non e' sottoposta al parere del comitato tecnico consultivo regionale, prima sezione.

8. Per motivi delle aree si applicano le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonche' quelle contenute nella legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

9. Qualora le aree prescelte siano di proprieta' della provincia, del comune o di ente pubblico, anche dipendente dalla Regione, con la deliberazione di cui al precedente secondo comma, la Giunta regionale puo' determinare modalita' di acquisizione diverse da quelle previste nel precedente ottavo comama. In tal caso la regolamentazione dei relativi rapporti patrimoniali sara' demandata ad appostio atto convenzionale da stipulare con i soggetti interessati.


Art. 3
(Individuazione degli immobili)

1. Se nel comune capoluogo di provincia sono disponibili edifici che, per lo loro caratteristiche costruttive, risultino idonei per le sedi uniche provinciali di cui alla presente legge, con proprieta' per quelli dotati di particolare pregion storico, architettonico ed artistico, la Regione puo' dare corso alla acquisizione dell' immobile prescelto, prevedendo la realizzazione di lavori di adattamento o di ristrutturazione, senza, peraltro, comprometterne le pecularieta' costruttive ed architettoniche.

2. La Commissione di cui al precedente articolo 2, integrata, se necessario, da funzionari delle soprintendenze competenti, si pronuncia sulla idoneita' tecnica e, se del caso, artistica dell' immobile in relazione a quanto previsto al precedente primo comma nonche' sulla natura e sulla entita' dei lavori di adattamento e di ristrutturazione.

3. Il provvedimento formale di individuazione dell' immobile da destinare a sede unica provinciale e' assunto, sentiti la provincia ed il comune interessati, dalla Giunta regionale, la quale contestualmente determina i criteri e le modalita' di acquisizione dell' immobile nonche' gli strumenti tecnico - giudiziari in base ai quali procedere all' adattamento od alla ristrutturaione.

4. Individuato l' immobile da destinare a sede unica provinciale, e' promossa presso i competenti organi comunali la procedura per il mutamento di destinazione dell' edificio prescelto.


Art. 4
(Modalita' per la realizzazione delle sedi uniche provinciali)

1. La progettazione e la esecuzione delle opere e dei lavori relativi ad edifici da utilizzare per la finalita' di cui alla presente legge sono affidati in concessione ad enti, imprese o consorzi in possesso delle capacita' e dei requisiti tecnici, economici, imprenditoriali e professionali adeguati alla specificita' ed alla complessita' degli interventi.

2. L' affidamento in concessione di cui al precedente comma e' regolato da apposita convenzione le cui caratteristiche sono previste nella deliberazione della Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a seconda che trattasi di realizzazione di opera o di esecuzione di lavori di adattamento e di ristrutturazione.

3. La convenzione di cui al precedente secondo comma e' approvata dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

4. Qualora all' affidamento delle opere e dei lavori si provveda attraverso le modalita' dell' appalto concorso o della licitazion privata trovano attuazione le procedure previste dalla normativa vigente.


Art. 5
(Piano finanziario per la realizzazione delle sedi uniche provinciali.)

1. La Giunta regionale, esperiti gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, propone al Consiglio regionale il piano finanziario per la ralizzazione delle sedi uniche provinciali graduando l' attuazione delle relative opere e lavori sulla base delle disponibilita' di bilancio nei singoli esercizi finanziari.

2. La realizzazione di dette sedi puo' avvenire contestualmente in tutte le province interessate, ricorrendone le condizioni organizzative, finanziarie e tecniche, o attraverso affidamenti che non esauriscono l' intero programma, ovvero attraverso appalti di opere e di lavori afferenti specifici edifici.


Art. 6
(Approvazione dei progetti)

1. I progetti esecutivi relativi alle opere ed ai lavori da eseguire nell' ambito delle previsioni di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale qualsiasi sia il sistema di affidamento e di realizzazione degli stessi.

2. Le determinazioni della Giunta regionale di cui al precedente comma sono assunte previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, seconda sezione, istituito con legge regionale 8 novembre 1977, n. 43, per quanto concerne gli aspetti tecnico - giuridici, e della commissione di cui al precedente articolo 2, della quale possono essere chiamati a far parte con provvedimento della Giunta regionale anche esperti esterni all' amministrazione particolarmente competenti in materia di edilizia pubblica e sociale e di beni culturali ed artistici.

3. Eventuali termini per la realizzazione delle opere e per l' esecuzione dei lavori, fissati con atti convenzionali sottoscritti da rappresentanti della Regione, sono sospesi per tutto il tempo necessario alla definizione degli adempimenti di cui al presente articolo e, pertanto, non danno luogo alla comminazione di sanzioni per ritardata fine dei lavori.

4. In sede di approvazione del progetto esecutivo la Giunta regionale individua le modalita' di erogazione del finanziamento.


Art. 7
(Verifica sulla attuazione delle opere e dei lavori. Collaudo )

1. Il settore decentrato dell' assessorato regionale ai lavori pubblici, competente per territorio, esercita l' alta sorveglianza sull' esecuzione delle opere e dei lavori e ne verifica la conformita' ai progetti approvati anche se le opere ed i lavori sono stati affidati mediante concessione.
In tal caso la relativa clausola deve essere inserita nella convenzione di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

2. Al collaudo delle opere e dei lavori si provvede in corso d' opera con le modalita' di cui all' articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.


Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione delle opere e dei lavori di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi ripartita in lire 5 miliardi per il 1989, in lire 10 miliardi per il 1990 ed in lire 10 miliardi pr il 1991.

2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma e' istituito il capitolo n. 28430 del bilancio 1989 con la seguente denominazione: << Finanziamento per la realizzazione di sedi uniche provinciali della Regione Lazio (spese in conto capitale) >>.

3. Alla copertura finanziaria della spesa per l' anno 1989 si provvede mediante riduzione di lire 5 miliardi del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera h), del bilancio per il medesimo esercizio.

4. Per gli esercizi successivi la copertura della spesa autorizzata viene assicurata dalla proiezione pluriennale (1989- 1991) del fondo globale di cui al precedente comma.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 dicembre 1989.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.