L.R. 21 Dicembre 1981, n. 34 |
Costituzione di una commissione consiliare d'inchiestasulla gestione dei fondi di cui alla Lr 29-12-1978 N.80,recante: "provvidenze per il potenziamento ed ilmiglioramento degli esercizi alberghieri e degli impiantied attrezzature complementari " ed alla lr 29-12-1978 n.82recante: " norme di attuazione nella Regione Lazio dellalegge nazionale 2-5-1976 n.183: Incremento e miglioramentodegli esercizi ricettivi nonche' degli impianti ed attrezzature complementari"
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(Pubblicato nel B.U. 09 gennaio 1981, n. 10) Art. 1 A norma dell' art. 13 dello statuto e dell' art. 96 del regolamento del Consiglio regionale del Lazio e' costituita una commissione consiliare di inchiesta allo scopo di indagare sulla gestione dei fondi di cui alle leggi regionali 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82. Art. 2 La commissione di inchiesta e' composta di quattordici consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale nei modi previsti dal punto 1 dell' art. 96 del regolamento del consiglio regionale del Lazio. La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti. E' in facolta' del presidente della commissione disporre che le sedute abbiano luogo a porte chiuse. In tutte le votazioni, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Art. 3 La commissione di inchiesta, avvalendosi delle facolta' e dei poteri previsti ai punti 4, 5, 6 e 7 dell' art. 96 del regolamento del Consiglio regionale deve accertare: 1) se nella gestione delle somme stanziate con le leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, sono stati rispettati scrupolosamente i disposti degli articoli delle leggi stesse e la seconda norma transitoria dello statuto regionale e siano state altresi' osservate le procedure previste dalle norme generali sulla contabilita' dello Stato; 2) se le iniziative adottate nel corso della gestione siano rispondenti alle finalita' di cui alle citate leggi 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82, nonche' della legge nazionale 2 maggio 1976, n. 183; 3) se le somme erogate siano state effettivamente ed interamente utilizzate e se cio' sia avvenuto in modo congruo alle deliberazioni della Giunta regionale; 4) se e quali reali controlli degli organi politici e tecnici sono stati posti in atto per verificare concretamente la destinazione dei fondi, la loro utilizzazione, la loro concordanza con le finalita' delle leggi; 5) quando, come, dove e con quali atti formali sono state assegnate le somme e se i destinatari avevano i requisiti previsti dalle leggi; 6) eventuali responsabilita' di ogni tipo in ordine ad iniziative, decisioni e ogni altra attivita', compresa quella di vigilanza e di controllo a tutti i livelli, connessa alla gestione, ivi compreso ogni comportamento, anche preliminare, che abbia permesso eventuali irregolarita'. Art. 4 La commissione di inchiesta dovra' presentare al Consiglio regionale la propria relazione conclusiva entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 5 Il presidente del Consiglio regionale provvedera' a destinare all' ufficio di segreteria della commissione il personale e le attrezzature necessarie. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |