L.R. 03 Aprile 1990, n. 38 |
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 17 settembre 1984, n. 60. Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15.
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(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1990, n. 11) Art. 1 1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, cosi' come modificata ed integrata dalle leggi regionali 3 giugno 1988, n. 29 e 27 febbraio 1989, n. 15, e' sostituito dal seguente: "Il controllo sugli atti di cui al precedente comma e' esercitato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi". Art. 2 1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 60, le associazioni di produttori ortofrutticoli, aventi sede legale a base operativa nel territorio regionale, costituite ai sensi del Regolamento C.E.E. n. 1036/72 e della legge 27 luglio 1967, n. 622 ed iscritte all'albo nazionale a cura del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono ammesse a fruire esclusivamente dei benefici per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674. Art. 3 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |