Disciplina transitoria del mercato all' ingrosso ortofrutticolo di Fondi.

Numero della legge: 3
Data: 7 gennaio 1987
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1987

L.R. 07 Gennaio 1987, n. 3
Disciplina transitoria del mercato all' ingrosso ortofrutticolo di Fondi.

(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1987, n. 2)


Art. 1

Nelle more dell' approvazione del piano mercati, previsto dall' articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, il mercato ortofrutticolo all' ingrosso di Fondi viene definito << mercato a tipologia e funzione mista >>, a norma dell' articolo 2, lettera d), della legge stessa. Il regolamento di mercato dovra' prevedere la disciplina autonoma delle funzioni economiche del mercato, che rimarranno distinte.


Art. 2

Al mercato ortofrutticolo all' ingrosso di Fondi, come definito dal precedente articolo 1, si applica la disciplina della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, salvo quanto previsto dai successivi articoli della presente legge.


Art. 3

La Giunta regionale, entro il 5 febbraio 1987, adottera' gli atti di sua competenza per l' individuazione di una societa' consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, secondo le previsioni dell' articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, acquisiti i pareri delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di agricoltura e di commercio. Fino alla costituzione della societa' consortile di cui al precedente comma ed all' affidamento della gestione a quest' ultima, che dovra' avvenire entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il mercato ortofrutticolo di Fondi sara' gestito in via provvisoria da un commissario che sara' nominato dalla Giunta regionale.


Art. 4

Il commissario regionale provvedera':
a) a tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria del mercato;
b) a sottoporre alla Giunta regionale eventuali interventi straordinari di cui ravvisi la necessita' e la urgenza.


Art. 5

Il commissario regionale, per lo svolgimento dell' incarico affidatogli, si avvarra' del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data del 23 febbraio 1983, stipulando, previa autorizzazione della Giunta regionale, con il consorzio suddetto un' apposita convenzione, nella quale siano tra l' altro disciplinate le modalita' di utilizzazione temporanea del suddetto personale, nonche' le modalita' di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso, e delle eventuali spese generali sostenute dal consorzio in relazione ai rapporti di lavoro con il personale utilizzato dal mercato ortofrutticolo di Fondi. Nella convenzione dovranno essere previste le mansioni cui ciascun dipendente sara' preposto. Il personale cosi' utilizzato presso il mercato ortofrutticolo di Fondi sara' poi assunto in via definitiva dalla societa' consortile di cui al precedente articolo 3 con la stessa qualifica ed il relativo maturato economico.


Art. 6

La Giunta regionale, al fine di garantire un corretto ed immediato funzionamento del mercato, provvedera' alla nomina di un direttore provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi, e bandira' immediatamente apposito concorso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della vigente legislazione.


Art. 7

Il commissario regionale rimettera' alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione, completa di documentazione, sullo stato della gestione al momento della nomina. Sulla base della predetta relazione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, individuera' le spese che, in quanto riconosciute rispondenti agli interessi regionali, potranno essere ripianate nei limiti dei fondi iscritti al capitolo n. 04006 del bilancio regionale 1986. Nella relazione, il commissario regionale, dovra' esprimere un parere sull' interesse regionale delle spese tuttora da ripianare ed illustrare i risultati conseguiti fino alla sua nomina. Il commissario regionale redigera' quindi relazioni trimestrali sull' andamento della propria gestione. Le eventuali attivita' della gestione verranno depositate su apposito conto bancario fruttifero intestato alla gestione commissariale del mercato all' ingrosso ortofrutticolo di Fondi, di cui verra' effettuato rendiconto alla Giunta regionale, e versare sul bilancio regionale, entro il mese di gennaio successivo a quello di riferimento, su apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 8

Per le responsabilita' del commissario regionale verso la Regione si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 9

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.